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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23627/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

L'acquirente aveva convenuto in giudizio i venditori chiedendo la riduzione del prezzo di compravendita e il risarcimento del danno, deducendo che nell'atto era stata inclusa una corte esterna che, in realtà, non rientrava nella proprietà dei venditori. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello deciso su una circostanza non dedotta dai convenuti; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato che entrambe le parti sarebbero state consapevoli che la corte fosse del Comune; (3) violazione dell'art. 101 c.p.c., per asserita decisione a sorpresa; (4) travisamento della prova; (5) censura alla ritenuta irrilevanza della dichiarazione dei venditori circa l'appartenenza della corte alla loro proprietà; (6) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato esame della documentazione tecnica prodotta. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le doglianze, osservando che la proprietà della porzione esterna era già oggetto del contraddittorio, che le ulteriori censure miravano in realtà a un riesame del merito e delle prove, e che, accertato in fatto che l'area venduta coincideva con quella effettivamente di proprietà dei venditori, non ricorrevano i presupposti del rimedio invocato ex art. 1480 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha reputato infondati i motivi fondati sugli artt. 112, 101 e 115 c.p.c. e sul preteso valore delle dichiarazioni rese in atto, mentre ha dichiarato inammissibili le censure che richiedevano una rivalutazione del merito e del materiale probatorio. Ha inoltre dichiarato inammissibili i documenti prodotti con memoria, perché non rientranti tra quelli depositabili ex art. 372 c.p.c. e comunque non notificati alla parte controricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi distrattari, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando decide su una questione che risulta già devoluta dal contraddittorio delle parti e logicamente compresa nella contestazione sulla legittimità della vendita.

  • art. 101 c.p.c.

    Non si ha decisione a sorpresa se la questione decisa non è nuova, ma era già compresa nell'oggetto del contendere e non è stata rilevata d'ufficio senza contraddittorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 1480 c.c.

    Il rimedio non opera quando, all'esito dell'accertamento di fatto, risulti che l'area indicata nel contratto coincide con quella effettivamente appartenente ai venditori.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se, nella sostanza, contesta la valutazione del materiale probatorio e sollecita un riesame del merito.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione sono inammissibili i documenti depositati con memoria se non rientrano tra quelli consentiti e se il deposito non rispetta le forme previste, inclusa la notificazione alla controparte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. non è fondata quando la questione decisa dal giudice di merito era già insita nelle difese svolte dalle parti e nel thema decidendum, senza necessità di nuova instaurazione del contraddittorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente processuali o probatorie in richieste di riesame del fatto: la valutazione delle prove, la scelta delle fonti ritenute attendibili e la ricostruzione dello stato dei luoghi appartengono al giudice di merito.
  • La dichiarazione resa dalle parti in un contratto non è di per sé decisiva se, ai fini del rimedio azionato, ciò che rileva è il titolo di provenienza e l'effettiva appartenenza del bene secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è inammissibile quando in realtà contesta non la regola sull'onere della prova, ma l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la loro idoneità a sorreggere la decisione.
  • In sede di legittimità i documenti prodotti con memoria sono ammissibili solo nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c. e nel rispetto delle forme previste; altrimenti il deposito è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProveNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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