Cassazione Penale, Sentenza n. 25557/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale disposta nei confronti di un indagato in un articolato contesto di narcotraffico e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aveva riformato l'ordinanza genetica e applicato la custodia in carcere, escludendo però l'aggravante mafiosa, in relazione ai capi provvisori di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) difetto di esigenze cautelari sul capo 23, anche per il notevole tempo trascorso dal fatto; (2) insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari sul capo 33, contestando la ricostruzione di una partecipazione del ricorrente basata su una presunta unità di interessi tra i fratelli e negando ogni concorso nelle condotte altrui; (3) insussistenza dei gravi indizi sul capo 2, sostenendo che le intercettazioni erano state interpretate in modo illogico e che il ricorrente era rimasto estraneo all'operazione, rientrando in Sardegna senza contribuire finanziariamente all'importazione; (4) mancanza di gravi indizi in relazione al capo 1, cioè all'associazione, perché i reati-fine erano estranei alla dinamica associativa e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia erano state male apprezzate; (5) difetto di attualità delle esigenze cautelari per il capo 2, anche in ragione dell'esclusione dell'aggravante mafiosa e dell'asserita assenza di successive evidenze del 2020, oltre alla mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando i motivi primo, terzo, quarto e quinto infondati e il secondo inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse adeguatamente motivato sia sui gravi indizi sia sulle esigenze cautelari, valorizzando la gravità e il spessore criminale delle condotte, la presunta partecipazione stabile dell'indagato a un traffico internazionale di cocaina e i suoi precedenti specifici. In particolare, ha giudicato non illogica la lettura delle intercettazioni e delle conversazioni Sky-ECC, dalle quali emergeva una cointeressenza dell'indagato nelle operazioni di importazione e cessione dello stupefacente, nonché la prosecuzione del suo contributo al sodalizio criminoso. Ha inoltre ribadito che, in caso di ribaltamento in appello cautelare, non è necessaria una motivazione rafforzata, ma un confronto critico con le ragioni del primo giudice, confronto che nel caso concreto era stato rispettato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
indicato come ipotesi associativa in materia di stupefacenti, la cui configurabilità consente anche di richiamare la presunzione relativa di pericolosità ai fini cautelari.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
richiamato per i reati-fine di detenzione/cessione o importazione di stupefacenti contestati nei diversi capi provvisori.
aggravante mafiosa esclusa dal tribunale del riesame.
richiamato per la presunzione relativa di pericolosità connessa ad alcuni reati, vincibile ma utilizzabile per fondare le esigenze cautelari.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982
precedente richiamato per affermare che, nel ribaltamento cautelare, occorre un confronto critico con la decisione riformata, non una motivazione rafforzata.
Massime di principio
- In sede di riesame o appello cautelare, il ribaltamento della decisione favorevole all'indagato non richiede una motivazione rafforzata, ma impone un confronto critico e non apparente con le ragioni del primo giudice, da superare con argomentazioni autonome tratte dall'intero compendio probatorio.
- Ai fini della custodia cautelare, la gravità indiziaria può essere desunta anche da conversazioni intercettate e da condotte apparentemente frammentarie, quando esse siano lette unitariamente e risultino indicare una cointeressenza stabile dell'indagato nell'operazione criminosa.
- La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere inferita dalla natura, consistenza e ripetitività delle operazioni illecite, non solo da prove dirette di inserimento formale nell'organizzazione.
- La valorizzazione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia può avere ruolo meramente confermativo o residuale se l'ipotesi accusatoria sia già sorretta da altri elementi logici e probatori autonomamente sufficienti.
- La presenza di precedenti specifici per analoghi reati in materia di stupefacenti e la prospettiva di reiterazione di condotte di pari natura possono legittimare la valutazione di attualità delle esigenze cautelari, anche quando sia trascorso tempo dai fatti contestati.
- L'esclusione di un'aggravante mafiosa non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari, se la pericolosità dell'indagato e il rischio di recidivanza siano desumibili da altri elementi concreti.
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