Cassazione Civile, Ordinanza n. 19088/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 24 luglio 2001, sottoscritta da una donna e dai coniugi allora viventi, nella quale era documentata la consegna di una somma di euro 12.911,42 e un contratto di mutuo, collegato a un contratto di opzione immobiliare poi ritenuto nullo per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d'appello di Napoli, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha accertato l'esistenza del mutuo, ha dichiarato nullo il patto di opzione immobiliare ex art. 2744 c.c. e ha condannato la coniuge superstite e i figli, in solido e pro quota quale eredi, alla restituzione della somma mutuata con interessi. I ricorrenti hanno censurato: 1) l'accertamento del perfezionamento del mutuo, sostenendo che la prova della consegna del denaro non poteva essere tratta da mere presunzioni e contestando la rilevanza dell'assegno bancario prodotto, della girata per l'incasso, della discordanza del numero del titolo e della non corrispondenza tra intestazione del conto e nominativo del mutuatario; hanno inoltre contestato la legittimazione passiva della coniuge superstite, deducendo che l'assegno era stato consegnato al marito defunto e che la moglie aveva rinunciato all'eredità; 2) la violazione dell'art. 2744 c.c. e dell'art. 1419 c.c., sostenendo che la nullità del contratto di opzione immobiliare collegato al mutuo avrebbe travolto anche il mutuo stesso in base al collegamento negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla prova del mutuo perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva logicamente desunto, anche per presunzioni, sia la consegna dell'assegno sia il successivo incasso da parte del mutuatario, sulla base della scrittura privata non disconosciuta e del materiale istruttorio. Ha poi respinto la doglianza sulla legittimazione passiva della coniuge superstite, osservando che il difetto di legittimazione passiva sostanziale è eccezione di merito e che, essendo stata già rigettata in primo grado, doveva essere riproposta in appello con gravame incidentale per evitare il giudicato interno. Infine, ha escluso che la nullità del patto di opzione immobiliare comportasse la nullità del mutuo, richiamando l'orientamento secondo cui l'art. 2744 c.c. colpisce solo il patto commissorio accessorio e non l'obbligazione restitutoria valida e autonoma. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
chi agisce per la restituzione della somma mutuata deve provare conclusione del mutuo, consegna del denaro e titolo della consegna.
il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la consegna della somma al mutuatario.
art. 18 R.D. n. 1736/1933
la girata dell'assegno a un banchiere diverso dal trattario non vale di per sé come quietanza.
art. 26 R.D. n. 1736/1933
richiamato dai ricorrenti, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.
la nullità per patto commissorio colpisce il solo patto vietato e non anche l'obbligazione restitutoria del mutuo.
non opera il travolgimento automatico del mutuo per la nullità del patto accessorio, in assenza di prova che la nullità investa l'intero assetto negoziale.
richiamato con riferimento alla condanna degli eredi pro quota al debito del de cuius.
i motivi sono stati scrutinati come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la censura sul mutuo è stata ritenuta in sostanza di merito.
non consente il rilievo officioso in appello di un'eccezione di merito già coperta da giudicato interno.
la mancata impugnazione della statuizione di primo grado determina giudicato interno sulla questione decisa.
la mera riproposizione è sufficiente solo per questioni non esaminate dal primo giudice; se l'eccezione è stata respinta occorre appello incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la soccombenza in cassazione comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di una somma indicata come mutuo deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche che quella consegna sia avvenuta in esecuzione del contratto di mutuo; tale prova può essere fornita anche per presunzioni, purché il ragionamento del giudice di merito sia logico e non implausibile.
- Nel mutuo reale la consegna di un assegno non coincide automaticamente con la consegna di denaro, ma l'avvenuto incasso del titolo può essere desunto dal giudice di merito anche tramite elementi indiziari concordanti.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando la motivazione sia congrua e il ragionamento presuntivo non sia manifestamente illogico.
- Il difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale è eccezione di merito; se è stata espressamente o implicitamente respinta in primo grado, la parte che voglia ottenerne la riesamina in appello deve proporre specifico gravame incidentale, altrimenti si forma giudicato interno.
- La nullità del patto commissorio o del patto accessorio vietato dall'art. 2744 c.c. non travolge automaticamente il contratto di mutuo o l'obbligazione restitutoria, che restano validi se autonomi rispetto al patto nullo.
- L'accertamento circa l'effettiva natura del collegamento negoziale tra più pattuizioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
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