Cassazione Civile, Ordinanza n. 13512/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2013: uno ai fini IVA, fondato su fatture soggettivamente inesistenti emesse da una società e sulla contestata qualità del contribuente quale gestore di fatto/co-gestore dell'impresa; l'altro ai fini delle imposte dirette, con imputazione di proventi illeciti come redditi diversi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato dichiarato tardivo quanto all'avviso IVA e accolto quanto all'avviso sulle imposte dirette. In appello il contribuente aveva impugnato solo la statuizione di tardività, sostenendo che il termine di 60 giorni decorresse dal ritiro materiale del plico presso la casa comunale e non dalla ricezione della raccomandata informativa; l'Ufficio aveva proposto appello incidentale anche sul merito. La Corte di secondo grado aveva dato ragione al contribuente sulla tempestività, ritenendo decisivo il ritiro del plico, e aveva respinto l'appello incidentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 140 c.p.c. e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica per il destinatario avviene con la ricezione della CAD o, se anteriore, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione; nel caso concreto la CAD risultava ricevuta il 23 novembre 2022, sicché il ricorso notificato il 24 gennaio 2023 era tardivo. Con il secondo motivo ha inoltre censurato l'omesso esame/erronea motivazione sulla mancanza di prova della qualità di co-gestore, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione d'appello che aveva fatto decorrere il termine di impugnazione dal ritiro del plico invece che dalla ricezione della raccomandata informativa. Ha precisato che, nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento nei confronti del destinatario si verifica con la ricezione della CAD oppure, se questa non interviene, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione; il successivo ritiro del plico non può posticipare il termine già iniziato. Poiché la CAD era stata ricevuta il 23 novembre 2022 e il ricorso era stato notificato il 24 gennaio 2023, l'impugnazione originaria era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Nella notifica per irreperibilità relativa il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito; solo se tale ricezione non interviene, rileva il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Il ritiro successivo del plico non sposta il momento di perfezionamento.
Il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto decorre dal momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario secondo le regole dell'art. 140 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge posto a fondamento del primo motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro evocato per il secondo motivo, poi assorbito, relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma la doglianza è rimasta assorbita.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di contenuto della sentenza e motivazione, ma senza esame nel merito per assorbimento.
art. 14, comma 4, legge n. 537/1993
Norma richiamata nel provvedimento impositivo per l'imputazione di proventi illeciti come redditi diversi; non è però oggetto della ratio decidendi della cassazione.
Massime di principio
- Nel procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per impugnare da parte del destinatario, conta la ricezione della raccomandata informativa di avvenuto deposito; se la ricezione non avviene, opera il decorso di dieci giorni dalla spedizione della stessa.
- Il successivo ritiro del plico depositato presso la casa comunale non ha effetto posticipante quando la comunicazione informativa sia già stata ricevuta o sia già spirato il termine legale di dieci giorni dalla sua spedizione.
- Quando il termine per proporre ricorso decorre da una notificazione perfezionata nei confronti del destinatario, il computo deve essere effettuato in base al momento legale di conoscenza dell'atto, non al momento del materiale ritiro dell'atto stesso.
- Se il giudice di merito applica un criterio di decorrenza del termine di impugnazione non conforme alla disciplina della notifica, la decisione va cassata e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
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