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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19277/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio successorio nel quale un erede aveva chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità del testamento della de cuius e, in subordine, l'accertamento della qualità di erede legittimo con riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. Altri coeredi, tra cui il ricorrente, erano stati inizialmente difesi dallo stesso professionista; nel corso del primo grado il ricorrente aveva revocato il mandato e si era poi costituito tramite altri difensori, deducendo in appello il conflitto di interessi del primo avvocato e chiedendo di considerare invalida la costituzione di tutte le parti da lui patrocinate. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame della sorella e infondato quello del ricorrente, ritenendo, per quest'ultimo, che la procura conferita per seconda al primo difensore lo rendesse come non costituito e che, quindi, la successiva domanda di nullità del testamento e di riduzione fosse tardiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali e processuali per conflitto di interessi del patrocinatore, sostenendo che la nullità del mandato fosse rilevabile d'ufficio e che egli dovesse considerarsi non costituito; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando il riferimento della Corte d'appello alla riproposizione dell'azione ereditaria; 3) omesso esame circa la ritenuta rinuncia all'azione di riduzione per effetto del conferimento del mandato al primo difensore; 4) violazione dei doveri di buona fede e abuso del diritto, sostenendo che una simile rinuncia sarebbe sproporzionata; 5) omesso esame di fatti decisivi e nullità del testamento, ma rivolto contro la sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto; ha corretto la motivazione d'appello osservando che la domanda di nullità del testamento era inammissibile non perché tardiva, ma perché già oggetto del processo, e ha ribadito che nel giudizio di nullità del testamento sussiste litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi legittimi. Quanto all'azione di riduzione, ha affermato che essa ha carattere individuale e deve essere tempestivamente proposta dal singolo legittimario; la Corte d'appello, quindi, non aveva affermato una rinuncia, ma la tardività della domanda proposta solo con il successivo difensore. Il ricorso è stato integralmente rigettato, senza spese per mancata difesa degli intimati, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha precisato che la domanda di nullità del testamento proposta dal ricorrente era inammissibile non già per tardività, ma perché coincideva con una domanda già introdotta nel processo da altro coerede. Ha inoltre confermato che, nel giudizio di nullità testamentaria, la controversia coinvolge unitariamente tutti gli eredi legittimi, con litisconsorzio necessario. Quanto all'azione di riduzione, la Corte ha ribadito che essa è autonoma e individuale in capo a ciascun legittimario e deve essere tempestivamente proposta; non vi era stata una rinuncia, ma solo la tardiva proposizione della domanda. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro la sentenza di primo grado e non contro quella d'appello. Non vi è stata pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale a sostegno della censura sul conflitto di interessi del difensore, ma senza accoglimento della doglianza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura processuale, senza rilievo decisivo nella soluzione della lite.

  • art. 83 c.p.c.

    Evocato in relazione al conferimento della procura alle liti e al conflitto di interessi del patrocinatore.

  • art. 84 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dei poteri e dei limiti della rappresentanza processuale del difensore.

  • art. 157 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità non sanabile derivante dal conflitto di interessi del difensore.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli effetti della nullità processuale prospettata dal ricorrente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Evocato nel motivo sul conflitto di interessi e sulla regolarizzazione della costituzione.

  • art. 163, n. 7, c.p.c.

    Richiamato per contestare la validità della costituzione in giudizio e della vocatio in ius.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare l'asserito ultra/extra petita nella motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come norma di accesso ai motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel motivo che denunciava un preteso abuso del diritto nella qualificazione della rinuncia all'azione di riduzione.

  • art. 1375 c.c.

    Evocato per sostenere che la condotta processuale non potesse essere letta in modo contrario a buona fede.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato a supporto della ricostruzione del contenuto del rapporto in chiave di correttezza e integrazione del contratto/rapporto.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato quale parametro di correttezza e buona fede nella valutazione della pretesa rinuncia o decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rinvio al contributo unificato aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione della validità di un testamento per nullità, la controversia ha natura unitaria e comporta litisconsorzio necessario di tutti gli eredi legittimi, poiché l'eventuale accoglimento della domanda incide sulla delazione ereditaria complessiva e apre la successione legittima.
  • La domanda di nullità del testamento non è ammissibile se già proposta da altro litisconsorte necessario nel medesimo processo, perché in tal caso la pretesa è già oggetto del giudizio e la ripetizione della stessa domanda è processualmente superflua e inammissibile.
  • L'azione di riduzione ha carattere individuale: spetta autonomamente a ciascun legittimario che lamenti la lesione della propria quota e deve essere proposta tempestivamente nel processo; la mancata o tardiva proposizione non può essere trasformata in una rinuncia implicita se il giudice accerta soltanto la decadenza o la tardività della domanda.
  • Il conflitto di interessi del difensore, quando siano conferiti mandati distinti a parti in posizione potenzialmente contrastante, non esonera di per sé dall'esame delle preclusioni processuali già maturate per la parte che abbia poi scelto di costituirsi successivamente tramite altro difensore.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve investire la sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che colpiscono esclusivamente la decisione di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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