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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28948/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di condono ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 per annualità d'imposta 1998, 1999 e 2001, fondato sul mancato perfezionamento della definizione agevolata per avere il contribuente pagato l'ultima rata con un giorno di ritardo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR Sicilia, invece, aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale del contribuente, ritenendo che il ritardo minimo potesse essere giustificato dall'errore scusabile e facendo applicazione dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, sostenendo che la definizione si perfeziona solo con integrale pagamento nei termini, e falsa applicazione dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, norma ritenuta non applicabile né ratione temporis né per fattispecie, oltre a contestare la rilevanza dell'errore scusabile in tema di condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di condono fiscale ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002, il perfezionamento richiede l'integrale pagamento nei termini previsti; nel caso concreto era pacifico il pagamento tardivo dell'ultima rata, sicché la definizione non si era perfezionata. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non retroattivo sia perché riferito a fattispecie diverse, e ha ribadito che l'errore scusabile non può essere invocato per sanare il mancato rispetto di un termine decadenziale per accedere a un istituto clemenziale, ma rileva solo negli ambiti sanzionatori. È stato anche precisato che le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritti né vincolano il giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per uniformarsi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289 del 2002

    condono fiscale / definizione agevolata

    La definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi stabiliti dalla norma; il ritardo nel pagamento dell'ultima rata impedisce il perfezionamento del condono.

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973

    inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate

    La norma non si applica al tardivo pagamento di somme dovute per effetto di un condono ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002; inoltre non ha efficacia retroattiva e opera solo nelle fattispecie tipizzate dalla disposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la violazione delle norme sostanziali tributarie e la loro falsa applicazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata ai sensi di tale disposizione in vista della trattazione camerale.

  • art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato solo per chiarire, in via comparativa, che la circolare amministrativa si riferiva a un diverso istituto di definizione con lieve tardività dell'integrazione del dovuto.

  • art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato dalla Corte nel contesto dell'interpretazione dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, come fattispecie diversa e non sovrapponibile al condono in esame.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale, la definizione agevolata è un istituto eccezionale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale del dovuto entro i termini perentori previsti dalla legge; anche un ritardo minimo impedisce il perfezionamento.
  • Le disposizioni che introducono il c.d. lieve inadempimento o altre forme di tolleranza nei pagamenti non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore e non possono essere estese in via analogica ad altre procedure di definizione agevolata.
  • L'errore scusabile nell'ordinamento tributario, inteso come incertezza normativa oggettiva, opera sul piano sanzionatorio ma non può giustificare il mancato rispetto di un termine decadenziale per accedere a un condono o ad altro istituto clemenziale.
  • Le circolari amministrative non costituiscono fonte normativa e non vincolano il giudice né possono creare diritti in favore del contribuente al di fuori della legge applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDecadenza

Testo integrale

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