Cassazione Civile, Ordinanza n. 28948/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di condono ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002 per annualità d'imposta 1998, 1999 e 2001, fondato sul mancato perfezionamento della definizione agevolata per avere il contribuente pagato l'ultima rata con un giorno di ritardo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR Sicilia, invece, aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale del contribuente, ritenendo che il ritardo minimo potesse essere giustificato dall'errore scusabile e facendo applicazione dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, sostenendo che la definizione si perfeziona solo con integrale pagamento nei termini, e falsa applicazione dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, norma ritenuta non applicabile né ratione temporis né per fattispecie, oltre a contestare la rilevanza dell'errore scusabile in tema di condono.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di condono fiscale ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002, il perfezionamento richiede l'integrale pagamento nei termini previsti; nel caso concreto era pacifico il pagamento tardivo dell'ultima rata, sicché la definizione non si era perfezionata. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, sia perché non retroattivo sia perché riferito a fattispecie diverse, e ha ribadito che l'errore scusabile non può essere invocato per sanare il mancato rispetto di un termine decadenziale per accedere a un istituto clemenziale, ma rileva solo negli ambiti sanzionatori. È stato anche precisato che le circolari amministrative non costituiscono fonte di diritti né vincolano il giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per uniformarsi ai principi indicati.
Norme richiamate
condono fiscale / definizione agevolata
La definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi stabiliti dalla norma; il ritardo nel pagamento dell'ultima rata impedisce il perfezionamento del condono.
art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973
inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
La norma non si applica al tardivo pagamento di somme dovute per effetto di un condono ex art. 9-bis L. n. 289 del 2002; inoltre non ha efficacia retroattiva e opera solo nelle fattispecie tipizzate dalla disposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per censurare la violazione delle norme sostanziali tributarie e la loro falsa applicazione.
La proposta del relatore è stata comunicata ai sensi di tale disposizione in vista della trattazione camerale.
art. 15 d.lgs. n. 218 del 1997
Richiamato solo per chiarire, in via comparativa, che la circolare amministrativa si riferiva a un diverso istituto di definizione con lieve tardività dell'integrazione del dovuto.
Richiamato dalla Corte nel contesto dell'interpretazione dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973, come fattispecie diversa e non sovrapponibile al condono in esame.
Massime di principio
- Nel condono fiscale, la definizione agevolata è un istituto eccezionale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale del dovuto entro i termini perentori previsti dalla legge; anche un ritardo minimo impedisce il perfezionamento.
- Le disposizioni che introducono il c.d. lieve inadempimento o altre forme di tolleranza nei pagamenti non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore e non possono essere estese in via analogica ad altre procedure di definizione agevolata.
- L'errore scusabile nell'ordinamento tributario, inteso come incertezza normativa oggettiva, opera sul piano sanzionatorio ma non può giustificare il mancato rispetto di un termine decadenziale per accedere a un condono o ad altro istituto clemenziale.
- Le circolari amministrative non costituiscono fonte normativa e non vincolano il giudice né possono creare diritti in favore del contribuente al di fuori della legge applicabile.
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