Cassazione Civile, Ordinanza n. 30393/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012 e 2013 relativi a un complesso immobiliare acquistato dalla società ricorrente e concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto di leasing era stato risolto anticipatamente il 14 dicembre 2011, ma l'immobile era stato riconsegnato solo nel dicembre 2013. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con affermazione della soggettività passiva IMU della società di leasing per il periodo tra la risoluzione del contratto e la riconsegna materiale del bene. Con un unico motivo, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che il presupposto IMU non coincide con il possesso civilistico e che, nel leasing, la titolarità passiva dovrebbe restare in capo all'utilizzatore fino alla restituzione effettiva del bene, in ragione della prevalenza del rapporto materiale con la cosa; ha inoltre invocato la disciplina TASI in via analogica e, in memoria, ha dedotto anche profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di IMU, l'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 individua nel contratto di locazione finanziaria il locatario quale soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; conseguentemente, se il leasing è risolto anticipatamente, la società concedente torna soggetto passivo dell'imposta dal momento della risoluzione, anche se non abbia ancora riottenuto la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. La Corte ha escluso la pertinenza del richiamo alla TASI, per la diversità del presupposto impositivo, e ha respinto anche le censure di incostituzionalità articolate in memoria. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
Individua il possesso di immobili come presupposto impositivo dell'IMU; la Corte lo legge in coerenza con una disciplina autonoma rispetto al possesso civilistico.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
Nel leasing individua il locatario quale soggetto passivo dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; dopo la risoluzione anticipata il soggetto passivo torna la società locatrice, anche prima della riconsegna materiale del bene.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di legge su cui è stato incardinato il motivo di ricorso.
art. 53 Cost.
La Corte esclude che l'interpretazione accolta dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011 violi la capacità contributiva.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza, ritenendo la comparazione proposta dalla ricorrente fattuale e non giuridica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IMU sul leasing, il locatario finanziario è soggetto passivo per tutta la durata del contratto; se il contratto si risolve anticipatamente, la soggettività passiva torna alla società concedente dalla data di risoluzione, senza attendere la restituzione materiale del bene.
- Ai fini IMU rileva la durata del rapporto giuridico di leasing e la detenzione qualificata connessa al vincolo contrattuale, non la mera disponibilità materiale del cespite dopo la cessazione del contratto.
- La disciplina di un tributo diverso, come la TASI, non può essere utilizzata come criterio interpretativo automatico dell'IMU quando i presupposti impositivi sono differenti.
- Le censure di costituzionalità basate su eguaglianza e capacità contributiva non sono fondate quando la disparità dedotta dipende da comportamenti delle parti del rapporto e non da una scelta normativa irragionevole.
- La mancata riconsegna del bene dopo la risoluzione del leasing non prolunga, ai fini IMU, la soggettività passiva dell'utilizzatore, che degrada a detenzione senza titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →