Cassazione Civile, Ordinanza n. 16073/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di € 90.872,07 a titolo di omissioni contributive riferite al periodo luglio 2006 - maggio 2009, accertate da verbale ispettivo del 10 luglio 2012. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che una parte del credito fosse prescritta e che il recupero comprendesse anche periodi di chiusura della struttura, in cui non si sarebbero svolte prestazioni lavorative. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sospesa la prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo, nonostante la mera omissione contributiva non integrasse, secondo la ricorrente, un comportamento intenzionalmente occultatorio; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo al quantum, perché i contributi sarebbero stati richiesti anche per periodi di chiusura della struttura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, ossia la natura dolosa e occultante dell'omissione contributiva, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla cd. doppia conforme di merito, sia perché la doglianza investiva comunque una valutazione di merito; peraltro la Corte d'appello aveva già accertato, sulla base di prove testimoniali e fogli presenza, che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura della struttura. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione della prescrizione è stata ritenuta configurabile dal giudice di merito in presenza di occultamento doloso del debito contributivo; la Cassazione non ha riesaminato il relativo accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, in realtà, mirava a rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto non deducibile in presenza di decisione conforme nei due gradi di merito; comunque la censura riguardava una valutazione di merito non sindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando la censura investe l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- L'accertamento dell'occultamento doloso del credito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione costituisce un giudizio di fatto riservato al merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado e sia fondata sugli stessi fatti decisivi (doppia conforme), salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
- Le contestazioni sul quantum di un credito accertato con prova documentale e testimoniale, quando risolte dal giudice di merito, non possono essere rivalutate in cassazione sotto il profilo del vizio motivazionale se in realtà richiedono un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
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