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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16073/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di € 90.872,07 a titolo di omissioni contributive riferite al periodo luglio 2006 - maggio 2009, accertate da verbale ispettivo del 10 luglio 2012. La società ha proposto opposizione sostenendo, in sostanza, che una parte del credito fosse prescritta e che il recupero comprendesse anche periodi di chiusura della struttura, in cui non si sarebbero svolte prestazioni lavorative. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sospesa la prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo, nonostante la mera omissione contributiva non integrasse, secondo la ricorrente, un comportamento intenzionalmente occultatorio; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo al quantum, perché i contributi sarebbero stati richiesti anche per periodi di chiusura della struttura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, ossia la natura dolosa e occultante dell'omissione contributiva, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla cd. doppia conforme di merito, sia perché la doglianza investiva comunque una valutazione di merito; peraltro la Corte d'appello aveva già accertato, sulla base di prove testimoniali e fogli presenza, che le lavoratrici avevano lavorato anche nei periodi di chiusura della struttura. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto dell'inammissibilità, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione è stata ritenuta configurabile dal giudice di merito in presenza di occultamento doloso del debito contributivo; la Cassazione non ha riesaminato il relativo accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché, in realtà, mirava a rimettere in discussione un accertamento fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è stato ritenuto non deducibile in presenza di decisione conforme nei due gradi di merito; comunque la censura riguardava una valutazione di merito non sindacabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sono stati ravvisati i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando la censura investe l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • L'accertamento dell'occultamento doloso del credito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione costituisce un giudizio di fatto riservato al merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado e sia fondata sugli stessi fatti decisivi (doppia conforme), salvo specifiche ipotesi non ricorrenti nel caso esaminato.
  • Le contestazioni sul quantum di un credito accertato con prova documentale e testimoniale, quando risolte dal giudice di merito, non possono essere rivalutate in cassazione sotto il profilo del vizio motivazionale se in realtà richiedono un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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