Cassazione Penale, Sentenza n. 23838/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Frondella era stato condannato con sentenza del 20/05/2021 per la contravvenzione prevista dall'art.122, comma 1, d.lgs. 81/2008 in relazione all'art.159, comma 2, lett. a) d.lgs. 81/2008 (omissione di adeguate precauzioni per lavori in quota, commesso il 16/03/2016). Il ricorrente deduceva che il reato si era estinto per prescrizione (termine quinquennale) maturata il 16/03/2021 - o, al più tardi, nelle date successive indicate tenendo conto delle sospensioni processuali - e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato e non procedere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, alla data della pronuncia impugnata (20/05/2021), fosse maturata la prescrizione del reato (termine massimo di cinque anni decorrente dalla data del fatto, 16/03/2016). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Il secondo motivo, relativo alla presunta errata applicazione delle norme sul procedimento sanzionatorio amministrativo (d.lgs. n.758/1994) e sull'elemento soggettivo, è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto sufficiente la modalità adottata per dare notizia al contravventore dell'ammissione al pagamento e del relativo termine, rimandando l'onere della prova dell'impossibilità di conoscenza al destinatario.
Norme richiamate
art. 122, comma 1, d.lgs. 81/2008
Norma incriminatrice applicata per la condotta omissiva del datore di lavoro; la Corte ha preso atto che il fatto contestato rientrava in questa fattispecie ma la condanna è stata annullata per prescrizione.
art. 159, comma 2, lett. a) d.lgs. 81/2008
Riferimento alle specifiche norme sulla sicurezza per i lavori in quota; utilizzata per definire l'oggetto della contravvenzione contestata.
Applicate per il calcolo del termine di prescrizione: la Corte ha ritenuto che il termine massimo quinquennale decorresse dalla data del fatto (16/03/2016) e si fosse quindi estinto il 16/03/2021 in assenza di cause sospensive.
art. 129 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
Articolo richiamato per la dichiarazione di estinzione del reato: la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.129, comma 1, ritenendo non emergenti elementi per l'applicazione del comma 2 (che riguarda ipotesi ostative legate al comportamento del reo).
art. 519, comma 2, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente in relazione a possibili sospensioni del termine prescrizionale; la Corte ha valutato le date e ritenuto comunque maturata la prescrizione.
Richiamato nel ricorso originario in tema di calcolo dei termini; la decisione della Corte si è concentrata però sulla decorrenza quinquennale ex artt.157 e 161 c.p.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente in Cassazione di dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di impugnazione: la Corte ha ritenuto ammissibile e fondato tale motivo.
artt. 20 e ss. d.lgs. 19/12/1994, n. 758
Normativa sulla procedura speciale per la definizione delle contravvenzioni in materia di lavoro; la Corte ha affermato che la condizione di procedibilità prevista non richiede una formale notificazione del verbale, ma una modalità idonea a informare il contravventore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare l'impossibilità di conoscenza.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. in L. n.176/2020
Norma richiamata per la scelta del procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti; la Corte ha proceduto in tale forma conformemente alla disposizione emergenziale.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola sulla base della data del fatto come indicata nell'imputazione: se la prescrizione è maturata prima della sentenza, il giudice di merito deve dichiarare l'estinzione del reato (art.129 cod. proc. pen.) e la Cassazione può annullare senza rinvio.
- Il ricorso per Cassazione può legittimamente dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; tale motivo è ammissibile e decisivo se fondato.
- Nel conteggio dei termini prescrizionali vanno considerate cause sospensive e interruzioni: il ricorrente deve indicarle e il giudice valutarle; in assenza di cause sospensive efficaci, il termine quinquennale per le contravvenzioni di cui trattasi può estinguere l'azione penale.
- La procedura alternativa prevista dal d.lgs. n.758/1994 è condizione di procedibilità, ma la forma della comunicazione del verbale di ammissione al pagamento non richiede necessariamente una formale notifica se la modalità adottata è idonea a informare il destinatario; spetta al destinatario provare l'impossibilità di conoscenza.
- Se non emergono elementi che configurino comportamenti ostativi alla dichiarazione di estinzione (art.129, comma 2), il giudice deve applicare il comma 1 e dichiarare la prescrizione senza rinviare la causa.
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