Cassazione Civile, Ordinanza n. 26066/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un impianto eolico destinato alla produzione di energia elettrica per l'anno 2016. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del Molise aveva accolto l'appello, ritenendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore non dovesse essere inclusa nella determinazione della rendita catastale perché funzionale al processo produttivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre non dovesse essere esclusa dal genus delle "costruzioni" e che non fosse funzionale al processo produttivo, quindi dovesse concorrere alla stima catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, richiamando un orientamento già consolidato e specificamente riferito anche a controversie tra le stesse parti. Secondo la Corte, per effetto dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati del gruppo D devono essere considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In tale quadro, la torre dell'impianto eolico, accertata in fatto dalla CTR come componente essenziale e strutturalmente integrata con navicella e rotore, funzionale alla produzione di energia elettrica, rientra tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per il recente consolidamento della giurisprudenza. È stato inoltre escluso l'addebito del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, ma con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La norma, con tecnica per esclusione, sottrae dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se unite al suolo o strutturalmente integrate con il fabbricato.
Richiamato solo per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicazione poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali del gruppo D, dopo la riforma del 2016, devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando risultino strutturalmente connessi al manufatto o infissi al suolo.
- Per gli impianti eolici, la torre di sostegno può essere esclusa dalla stima catastale quando, in fatto, sia accertata la sua funzione essenziale e la sua integrazione nel complessivo processo produttivo di energia elettrica.
- L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla funzionalità della componente impiantistica al processo produttivo, se conforme ai criteri di diritto fissati dalla Cassazione, è insindacabile in sede di legittimità.
- In presenza di un orientamento di legittimità ormai consolidato, le spese del giudizio possono essere compensate integralmente.
- L'ulteriore contributo unificato non si applica alla parte soccombente che sia amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
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