Cassazione Civile, Ordinanza n. 32166/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli accessori di legge e al rimborso forfetario. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002. La decisione di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il residuo di un finanziamento cambiario di originari euro 120.000, assistito da 24 cambiali, dopo la revoca degli affidamenti e il mancato pagamento di alcune rate. Il provvedimento era stato opposto da una società obbligata principale e dagli avallanti; nei gradi di merito l’opposizione era stata respinta e la Corte d’appello aveva confermato il decreto, ritenendo provata la ragione di credito e infondate le eccezioni di nullità del finanziamento per asserita mancanza di causa, di collegamento negoziale con pregresse passività e di violazioni in tema di interessi. Il ricorso per cassazione, proposto dal solo avallante, articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 39 c.p.c. per mancata declaratoria di litispendenza/nullità del decreto in presenza di un diverso giudizio di accertamento negativo del credito pendente davanti ad altro tribunale; 2) violazione dell’art. 1418 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per asserita nullità del finanziamento cambiario, sostenendo che le somme erano state destinate a ripianare passività pregresse e che ciò integrasse un patto distrattivo e un vizio genetico della causa; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. perché la banca avrebbe prodotto solo il contratto di finanziamento e non anche gli estratti del conto corrente che avrebbe giustificato il prestito; 4) violazione degli artt. 1283 e 2697 c.c. per la presenza di clausole anatocistiche e usurarie e per l’illegittimità degli interessi sulle rate scadute e a scadere. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e mancata specifica censura della ratio decidendi; il secondo perché non si confrontava con l’accertamento di merito, fondato sulla mancanza di prova dello scopo/patto distrattivo e del collegamento negoziale; il terzo perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito sulla prova del credito; il quarto perché era generico e non specificamente calibrato sulla ratio della sentenza, che aveva ritenuto generiche le deduzioni e superflua la CTU. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La deduzione di litispendenza deve essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi; non basta evocare la pendenza di altro giudizio senza spiegare in che modo essa renda invalido il provvedimento impugnato.
La nullità per difetto di causa non può essere affermata in cassazione se la censura non si confronta con l’accertamento di merito che ha escluso, per difetto di prova, uno scopo distrattivo o un collegamento negoziale invalido.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove; il motivo è inammissibile se non individua un vero errore sul riparto dell’onere della prova o se mira soltanto a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito.
Non è sufficiente invocare la violazione della regola di giudizio sulle prove se il ricorso non indica in modo autosufficiente gli atti e gli elementi processuali decisivi trascurati dal giudice di merito.
La deduzione di anatocismo deve essere specifica e pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già dedotte nei precedenti gradi.
- La denuncia di litispendenza o di nullità del provvedimento per pendenza di altro giudizio richiede una critica puntuale alla motivazione della decisione impugnata e non può restare meramente assertiva.
- Le doglianze sulla nullità di un finanziamento per difetto di causa o per patto distrattivo devono poggiare su una base probatoria concreta; in cassazione non è consentito sostituire al giudizio di merito una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La censura di violazione dell’onere della prova non è ammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- Le doglianze relative ad anatocismo o usura devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando gli atti e le allegazioni rilevanti, altrimenti sono inammissibili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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