Cassazione Civile, Ordinanza n. 21534/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un cliente domestico aveva stipulato con una società energetica un contratto di somministrazione di energia elettrica nel quale, secondo la sua prospettazione, erano state promesse una tariffa differenziata per fasce orarie e per tipologia di consumi, nonché l'installazione di un contatore idoneo a consentire tale computo. Nel corso del rapporto la società aveva poi preteso conguagli annuali per importi rilevanti, minacciando la sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento. Il cliente aveva dapprima ottenuto un provvedimento cautelare inibitorio e poi aveva agito nel merito per la risoluzione del contratto, l'accertamento della non debenza delle somme richieste e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto le domande e aveva anche condannato la società ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione la società ha proposto sette motivi: ha eccepito la nullità della procura al ricorso; ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per la partecipazione al collegio di un giudice che aveva già conosciuto della causa in sede cautelare; ha lamentato la pretesa caducazione/inefficacia della misura cautelare per effetto della domanda di risoluzione; ha contestato la valutazione delle prove e della CTU, sostenendo che non fosse stato installato il contatore promesso e che la lettura dei consumi fosse difficoltosa; ha censurato la liquidazione delle spese come causa di valore indeterminato anziché di valore di circa 6.000 euro; ha infine contestato la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società fornitrice. Ha respinto l'eccezione di nullità della procura, rilevando la validità della procura generale alle liti e di quella speciale per il giudizio di cassazione. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla composizione del collegio d'appello, perché l'eventuale incompatibilità del giudice va fatta valere con ricusazione e non come nullità della sentenza. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla caducazione della cautela, perché non confrontati con la ratio decidendi e comunque privi di specifiche censure. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla valutazione delle prove e della CTU, trattandosi di richiesta di nuova valutazione del merito. Ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, confermando che la causa andava considerata di valore indeterminato poiché il petitum diretto era la risoluzione del contratto, non il solo pagamento di una somma. Ha infine respinto il motivo sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché basato sull'erroneo presupposto della cessazione della misura cautelare, esclusa dalla Corte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla conseguenza di legge ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La condanna aggravata alle spese può essere disposta quando la parte soccombente abbia tenuto un comportamento processuale abusivo, come la reiterazione di minacce di sospensione della fornitura nonostante un provvedimento cautelare inibitorio ancora efficace.
La dedotta partecipazione al collegio d'appello di un giudice che aveva già trattato la causa in sede cautelare non determina, di per sé, nullità della sentenza impugnata.
artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
L'eventuale incompatibilità del giudice per precedente conoscenza della causa deve essere fatta valere tramite ricusazione, non come motivo di nullità della sentenza.
La misura cautelare non può dirsi automaticamente caducata solo perché nel merito sia stata proposta domanda di risoluzione, se la fornitura è ancora in corso e permane l'interesse ad evitarne l'interruzione.
Le censure che mirano a contestare l'accertamento del giudice di merito sul rapporto di somministrazione e sui fatti accertati con CTU non sono ammissibili in cassazione se risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
La valutazione delle prove e della consulenza tecnica è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un errore percettivo o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Ai fini della liquidazione delle spese, è corretto considerare la causa di valore indeterminato quando il petitum diretto è la risoluzione del contratto e non il mero pagamento di una somma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione della conseguenza economica prevista dalla norma sul contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'incompatibilità del giudice che abbia già conosciuto della controversia in sede cautelare non si traduce automaticamente in nullità della sentenza: essa va fatta valere con l'istituto della ricusazione nei casi previsti dal codice di rito.
- Una misura cautelare inibitoria non si intende caducata per il solo fatto che, nel merito, sia stata richiesta la risoluzione del contratto, se il rapporto di esecuzione è ancora in corso e la cautela è strumentale a preservarne la continuità.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio o della CTU; la doglianza deve colpire specifici vizi giuridici o motivazionali del ragionamento decisorio.
- Quando il petitum diretto consiste nella risoluzione del contratto, la causa può essere correttamente qualificata di valore indeterminato ai fini della liquidazione delle spese, anche se dall'accoglimento discendono effetti economici quantificabili.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata se la parte, pur in presenza di un provvedimento cautelare contrario, persevera in condotte processuali o extraprocessuali che aggravano abusivamente la lite.
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