Sentenza del 18/06/2020 n. 11830 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2000, relativo all’omessa dichiarazione e al mancato versamento dell’imposta su una vasta area edificabile. La contribuente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) vizio di motivazione sull’asserita doppia imposizione, sostenendo che l’avviso per l’area e quello per il centro meccanografico postale riportassero gli stessi riferimenti catastali; 2) violazione delle norme sulla pertinenza, assumendo che l’area fosse pertinenziale al fabbricato; 3) violazione dei criteri di determinazione del valore imponibile, contestando la valutazione comunale e la possibilità di contestarla anche senza impugnare la delibera comunale; 4) carenza di motivazione sulla congruità del valore, poiché non sarebbero state considerate le caratteristiche specifiche dell’area, tra cui la vicinanza al Lambro, a pozzi e all’aeroporto di Linate e la destinazione al completamento produttivo del centro; 5) violazione delle regole sulla determinazione delle sanzioni, che sarebbero state fissate in modo automatico in misura massima; 6) insufficiente motivazione sulla gravità della violazione e sui presupposti per applicare la sanzione massima del 200%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare l’accertamento di fatto della CTR, sorretto da motivazione non apparente né manifestamente illogica: risultavano due distinti avvisi, uno per il fabbricato e uno per l’area, e l’area non era stata riconosciuta come pertinenza. I motivi terzo e quarto sono stati respinti quanto alla censura sulla natura edificabile e dichiarati inammissibili quanto alla concreta stima, essendo la valutazione di merito adeguatamente motivata; la natura edificabile discendeva dalla pianificazione urbanistica e il valore venale doveva considerare unitariamente l’area, pur tenendo conto delle diverse potenzialità e condizioni. I motivi quinto e sesto sono stati respinti: la CTR aveva motivato l’applicazione della sanzione nella misura massima con l’assenza di dichiarazioni e pagamenti, la perdita di gettito per annualità non più accertabili e l’elevato importo evaso. Non è stata riconosciuta un’incertezza normativa oggettiva, anche perché la contribuente non aveva indicato fatti concreti idonei a dimostrarla. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Pertanto, e' denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,in quanto attinente all'esistenza della motivazione in se', purche' il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali risultanti dalla sentenza stessa, come motivazione mancante o apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile; non consente di rimettere in discussione la semplice sufficienza della motivazione o la ricostruzione dei fatti.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1, lettera b)
la natura edificabile di un'area (ai fini dell'applicabilita' del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale) deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione, e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi
Ai fini ICI un’area è edificabile in base alla qualificazione urbanistica attribuitale dal piano regolatore generale adottato dal Comune; non sono necessari né l’approvazione regionale né l’adozione degli strumenti attuativi.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, comma 5
al fine di determinare in concreto la base imponibile, la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (non segmentato in ragione del valore attribuibile alle singole parti che la compongono), tenendo ben presenti i differenti livelli di edificabilita' di queste ultime.
La base imponibile va determinata sul valore venale complessivo dell’area interessata dalla trasformazione urbanistica, senza scorporare le singole porzioni; le diverse condizioni e potenzialità edificatorie rilevano però nella stima concreta del valore.
Legge 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 59, lettera g)
la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi della L. n. 446 del 1997, articolo 52, ad indicare i valori di riferimento delle aree edificabili, come individuati dall'ufficio tecnico comunale. sulla base di informazioni acquisite presso operatori economici della zona, e' legittima, costituendo esercizio del potere, riconosciuto al consiglio comunale dalla L. n. 446 cit., articolo 59, lettera g), e riassegnato alla giunta dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili
Il Comune può fissare valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee. Tali valori non hanno natura imperativa, ma possono fungere da supporto presuntivo e da indice di valutazione, anche nei giudizi sull’imponibile.
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 7
applicazione delle sanzioni nella misura massima era corretta ed aderente alla Delib. del consiglio comunale n. 41 del 1998, atteso che la societa' non ha mai presentato dichiarazione ICI, ne' pagato l'imposta producendo perdita di gettito per gli anni passati non piu' accertabili e stante l'elevato importo evaso
La misura della sanzione può essere graduata in ragione delle circostanze concrete della violazione; nel caso deciso, la mancata dichiarazione e il mancato pagamento protratti, la perdita di gettito e l’entità dell’imposta evasa sono stati ritenuti ragioni idonee a giustificare la misura massima.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 8
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, cioe' dal risultato equivoco dell'interpretazione delle norme tributarie accertato dal giudice, anche di legittimita'
La disapplicazione delle sanzioni richiede un’incertezza oggettiva e non superabile sull’interpretazione della disciplina tributaria, accertata dal giudice; non basta l’incertezza soggettiva del contribuente e occorre indicare fatti idonei a dimostrarla.
Ne' puo' rilevare nel senso della non tassabilita' la previsione di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a), che ricomprende nella nozione di fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza proprio per l'impossibilita' di riconoscere all'area de qua natura di pertinenza...
L’esclusione dell’area dalla tassazione come terreno autonomo presuppone che essa abbia effettivamente natura pertinenziale rispetto al fabbricato. Nel caso concreto la pertinenzialità è stata esclusa in base alle caratteristiche e alla destinazione dell’area; la mera vicinanza al fabbricato non è risultata sufficiente.
Massime di principio
- In cassazione non si può ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sotto forma di censura motivazionale: occorre denunciare una delle anomalie motivazionali radicali ammesse dall’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Ai fini ICI, la qualificazione edificabile risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune può bastare a determinare l’imponibilità, anche prima dell’approvazione regionale o degli strumenti urbanistici attuativi.
- Il valore imponibile di un’area edificabile va stimato unitariamente; le diverse destinazioni, i vincoli, gli oneri e i differenti livelli di edificabilità incidono sulla quantificazione del valore, non necessariamente sulla qualificazione dell’area come edificabile.
- I valori comunali di riferimento per zone omogenee possono costituire indici presuntivi utili, ma non sostituiscono automaticamente la valutazione concreta del valore venale; chi contesta la stima deve indicare elementi specifici e rilevanti.
- La natura pertinenziale ai fini ICI non deriva dalla sola prossimità al fabbricato: va verificato il rapporto effettivo tra area e fabbricato e la funzione concreta dell’area, considerando anche la sua destinazione urbanistica e l’uso edificatorio manifestato.
- La sanzione nella misura massima può essere confermata quando la decisione espone circostanze concrete che ne giustificano la gravità, come omissioni protratte, mancato versamento, perdita di gettito e importo elevato dell’evasione.
- L’incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve essere oggettiva, riconoscibile nell’ordinamento e non superabile con un’interpretazione metodicamente corretta; non coincide con il dubbio individuale del contribuente e va sostenuta con fatti concreti.
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