Cassazione Civile, Ordinanza n. 20021/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di locazione commerciale di un locale in Roma. La società locatrice intimò sfratto per morosità nei confronti della conduttrice; il Tribunale dichiarò inammissibile l'intimazione senza disporre il passaggio alla fase a cognizione piena. In appello, la Corte territoriale riformò la decisione, ritenne risolto il contratto per inadempimento della conduttrice e ordinò il rilascio dell'immobile. La Corte d'appello pur non ritenendo adeguatamente provato il credito per oneri accessori di cui la locatrice chiedeva il pagamento, valorizzò la clausola contrattuale che poneva a carico della conduttrice l'obbligo di rendersi autonoma per la fornitura dell'acqua, osservando che tale obbligo era rimasto inadempiuto per anni con accumulo di oneri non pagati. La società conduttrice ricorse per cassazione con otto motivi: 1) nullità per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente esperibile l'appello anziché il ricorso ex art. 111 Cost. contro il provvedimento del Tribunale; 2) omessa pronuncia o comunque violazione dell'art. 342 c.p.c. per inammissibilità dell'appello; 3) omessa pronuncia o violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per mancato filtro di inammissibilità dell'appello; 4) nullità per mancata previa ordinanza di mutamento di rito ex art. 426 c.p.c. e mancata celebrazione del merito; 5) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., perché la risoluzione sarebbe stata pronunciata su un presupposto non dedotto dalla locatrice; 6) violazione dell'art. 658 c.p.c., per avere la Corte fondato la decisione su un presupposto non invocabile nel procedimento di sfratto per morosità; 7) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e dell'art. 1256 c.c., sostenendo che la clausola sull'utenza idrica prevedesse una mera facoltà e che in ogni caso l'adempimento fosse impossibile per fatto della controparte; 8) violazione dell'art. 1219 c.c., per mancata costituzione in mora prima della risoluzione. La controparte resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha confermato che il provvedimento del Tribunale, pur emesso in forma di ordinanza, aveva contenuto decisorio e valore sostanziale di sentenza, sicché era appellabile; ha escluso il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali e l'obbligo di specifica declaratoria sull'applicabilità del filtro ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di trattare il gravame come appello nelle cause locatizie senza riattivare la fase sommaria; ha dichiarato inammissibile la doglianza di ultrapetizione per difetto di specifica indicazione dell'atto di appello e degli atti processuali rilevanti; ha respinto la censura sulla pretesa improponibilità del motivo di risoluzione nel procedimento di sfratto, osservando che la mancata convalida non impedisce la decisione nel merito sulla risoluzione; ha reputato inammissibile e comunque infondata la doglianza interpretativa sulla clausola contrattuale, valorizzando il testo della pattuizione che imponeva un vero obbligo di intestazione/voltura dell'utenza idrica e comunque di tenere indenne la locatrice; ha infine affermato che, ai fini della risoluzione per inadempimento, non è necessaria la preventiva costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente l'inadempimento di non scarsa importanza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; se il provvedimento ha sostanza di sentenza, il mezzo corretto è quello ordinario previsto per tale decisione.
ultimo comma; primo comma, nn. 3, 4 e 5
la Corte chiarisce la corretta qualificazione dei motivi e l'inammissibilità della censura quando il vizio denunciato non corrisponde realmente alla rubrica o si risolve in una diversa valutazione del merito.
la censura di inammissibilità dell'appello richiede specifica trascrizione degli atti rilevanti e non può fondarsi su deduzioni generiche.
il filtro di inammissibilità dell'appello non attribuisce alla parte appellata un diritto processuale alla sua applicazione, né impone al giudice una pronuncia espressa in senso positivo o negativo.
come per l'art. 348-bis c.p.c., disciplina il filtro e i suoi effetti, ma non fonda un autonomo motivo di doglianza per la mancata applicazione del meccanismo.
quando nel procedimento di convalida non viene emessa l'ordinanza di convalida, il giudice deve disporre la prosecuzione secondo il rito speciale; tuttavia, se il provvedimento ha già definito il merito, esso conserva valore sostanziale di sentenza ed è impugnabile come tale.
la necessità del mutamento di rito riguarda la prosecuzione del giudizio nel merito, ma non può essere invocata per trasformare inappellabile una decisione che ha già deciso sostanzialmente la controversia.
richiamato nel quadro della disciplina dell'appello, senza che la sua violazione sia ritenuta sussistente nella fattispecie.
non vi è ultrapetizione quando la decisione di merito si fonda su un inadempimento effettivamente dedotto o comunque emergente dall'atto introduttivo, e la censura deve essere specificamente autosufficiente.
richiamato in relazione alla pretesa ultrapetizione e alla devoluzione in appello, senza che la censura sia stata ritenuta ammissibile.
disciplina i presupposti della convalida di sfratto, ma la mancanza di tali presupposti non impedisce al giudice di decidere sulla domanda di risoluzione nelle forme ordinarie.
l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità dell'adempimento, ma la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della clausola contrattuale interpretata dal giudice di merito.
ai fini della risoluzione per inadempimento non è necessaria la formale costituzione in mora del debitore; è sufficiente l'inadempimento di non scarsa importanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento di sfratto per morosità, se il giudice non emette l'ordinanza di convalida ma decide comunque sul merito della domanda, il provvedimento, pur formalmente qualificato come ordinanza, può avere natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello ordinario, non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
- L'assenza dei presupposti per la convalida di sfratto non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto nelle forme ordinarie, una volta esclusa la definizione sommaria del procedimento speciale.
- Il mancato esame di questioni puramente processuali non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., riservato a domande o eccezioni di merito.
- Il filtro di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non attribuisce alla parte appellata un diritto soggettivo alla sua applicazione, né impone una specifica pronuncia del giudice sulla sua operatività.
- La censura di ultrapetizione o di violazione dell'art. 346 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente gli atti processuali rilevanti; in mancanza di autosufficienza il motivo è inammissibile.
- L'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se si dimostra la concreta violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti; non basta prospettare una diversa lettura della clausola.
- Ai fini della risoluzione per inadempimento non è necessaria la preventiva costituzione in mora del debitore, essendo sufficiente un inadempimento obiettivamente non di scarsa importanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19903/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19909/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19910/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2024 del 19/07/2024
- ordinanza_civile · 19 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 19914/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →