Cassazione Civile, Ordinanza n. 15300/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice socialmente utile che sosteneva di aver prestato attività alle dipendenze di un Comune per un lungo arco temporale, chiedendo l'applicazione dell'art. 2126 c.c. e l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, con decorrenza dal 12 giugno 1997 fino al 5 agosto 2016. In conseguenza di tale accertamento chiedeva il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito come LSU e il trattamento economico dei dipendenti comunali, la regolarizzazione contributiva e, in subordine, la costituzione di rendita vitalizia presso l'INPS. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo un rapporto subordinato di fatto da luglio 1998 a luglio 2016, con condanna del Comune al pagamento di differenze retributive, TFS, contributi previdenziali per il periodo non prescritto e costituzione di rendita vitalizia per il periodo 2001-2011. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ultrapetizione per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; erronea applicazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; violazione delle norme sui lavori socialmente utili e dell'art. 2126 c.c.; motivazione apparente; ulteriori violazioni delle medesime norme sostanziali; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione dei crediti retributivi; erronea condanna alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962. Prima della decisione, le parti costituite hanno però depositato un'istanza congiunta in cui davano atto di avere transatto la controversia e di non avere più nulla a pretendere, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti costituite e ha qualificato la cessazione della materia del contendere come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con compensazione delle spese tra le parti costituite e nulla sulle spese per le parti intimate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale sanzione non opera quando l'inammissibilità del gravame sia sopravvenuta per carenza di interesse.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato di fatto e delle relative conseguenze economiche e contributive
invocato per denunciare ultrapetizione e omessa pronuncia
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per contestare il contenuto della decisione di appello
richiamato per censurare l'erronea applicazione dei principi in tema di onere della prova
artt. 10 d.lgs. n. 468 del 1997
richiamati insieme al d.lgs. n. 81 del 2000 e all'art. 2126 c.c. nelle censure sostanziali sulla disciplina del lavoro socialmente utile
artt. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 81 del 2000
richiamati insieme al d.lgs. n. 468 del 1997 e all'art. 2126 c.c. nelle censure sostanziali sulla disciplina del lavoro socialmente utile
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato
richiamato per la prescrizione dei crediti retributivi
richiamato per contestare la condanna alla costituzione della rendita vitalizia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che il meccanismo sanzionatorio dell'ulteriore contributo unificato non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato di cui si esclude il raddoppio
Massime di principio
- La sopravvenuta transazione tra le parti costituite, quando comporti il venir meno di ogni interesse alla decisione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e si riflette in una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità può derivare non solo da vizi originari dell'impugnazione, ma anche da fatti sopravvenuti che eliminano l'interesse ad agire o a impugnare.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non si applica quando l'inammissibilità non discende dall'originaria pretestuosità o dilatorietà del gravame, ma da una sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando le parti costituite chiedono congiuntamente la cessazione della materia del contendere e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, il giudice di legittimità può limitarsi a prendere atto dell'accordo senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
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