Cassazione Civile, Ordinanza n. 14569/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello e aveva condannato la contribuente alle spese di entrambi i gradi. L'erede della contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 15 e 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata avesse illegittimamente posto le spese a carico della contribuente nonostante, nelle more del giudizio di appello, l'istanza di annullamento in autotutela fosse stata accolta e il processo si fosse quindi estinto per cessazione della materia del contendere, circostanza non dedotta dalle parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti: poiché l'avviso di accertamento era venuto meno per effetto dell'annullamento in autotutela, si era verificata la cessazione della materia del contendere nel processo tributario. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, in applicazione del principio secondo cui tale causa estintiva prevale sulle questioni di inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'atto impositivo sia stato annullato e la controversia sia ormai priva di attualità. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate integralmente per l'intero processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione denunciata dal ricorrente
è stata dedotta la nullità della sentenza per errata statuizione sulle spese in un contesto di cessazione della materia del contendere
art. 3 Cost.
richiamato solo come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 24 Cost.
richiamato solo come parametro costituzionale asseritamente violato
art. 97 Cost.
richiamato solo come parametro costituzionale asseritamente violato
richiamato in tema di disciplina delle spese del processo tributario
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 92, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
richiamato in relazione alla compensazione delle spese
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992.
- La cessazione della materia del contendere, quando l'atto fiscale sia venuto meno e il rapporto controverso non sia più attuale, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché le decisioni di merito non sono più idonee a regolare il rapporto tra le parti.
- La causa estintiva per cessazione della materia del contendere prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'eliminazione dell'atto impugnato renda superflua ogni ulteriore pronuncia sul merito o sulle impugnazioni.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
- Per il calcolo dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19 va tenuta conto la sospensione prevista dalla normativa speciale richiamata dalla Corte.
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