Cassazione Civile, Ordinanza n. 26860/2021 del 04/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni eredi di un precedente proprietario di un fondo rustico per ottenere l’abbattimento di opere edilizie realizzate dalle vicine e per la regolazione del confine tra fondi limitrofi. Gli attori di merito assumevano che le convenute, nel 2003, avessero eseguito costruzioni in violazione delle distanze legali e avessero occupato parte del loro terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la rimozione delle opere illegittime e determinando il confine secondo la consulenza tecnica. In appello le convenute avevano dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il primo giudice avrebbe deciso su opere risalenti al 1979, mentre la domanda riguardava solo interventi del 2003; erronea trattazione della regolazione dei confini; in subordine, usucapione della porzione di terreno contestata. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo che la domanda originaria non fosse temporalmente limitata al solo 2003 e che l’eccezione di usucapione fosse nuova e comunque non provata. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) difetto di legittimazione attiva degli originari attori per mancata prova della qualità di proprietari; 2) violazione delle norme sulle distanze e del principio di prevenzione, oltre a ultrapetizione per mancata considerazione del tema; 3) erronea qualificazione della domanda, che secondo le ricorrenti sarebbe stata in realtà un’azione possessorio-manutentiva e non petitoria, oltre all’illegittimità del rilascio della porzione di terreno in assenza di domanda espressa. La resistente ha contrastato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della legittimazione attiva era coperta da giudicato interno, non essendo stata devoluta con l’appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il principio di prevenzione era questione nuova, mai trattata nei gradi di merito, e perché la censura motivazionale era preclusa dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, affermando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato e qualificato la domanda, valorizzando il contenuto sostanziale della pretesa, e che nell’azione di regolamento di confini la richiesta di rilascio della porzione indebitamente occupata è implicita nella domanda. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti alle spese e disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva interpretato la domanda secondo il suo contenuto sostanziale.
richiamato per ritenere inammissibile in appello l’eccezione di usucapione proposta per la prima volta.
richiamato nel primo motivo di ricorso, senza esito favorevole per le ricorrenti.
richiamato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.
richiamato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.
richiamato nel primo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i vizi motivazionali dedotti; la censura è stata ritenuta inammissibile, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
richiamato come norma sulle distanze legali tra costruzioni; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda in termini di tutela petitoria sul rispetto delle distanze.
richiamato nel secondo motivo in relazione al criterio di prevenzione, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
richiamato nel terzo motivo; la Corte ha confermato che la controversia rientrava nell’area della disciplina delle distanze legali.
richiamato per l’azione di regolamento di confini; la Corte ha ribadito che in tale azione il rilascio della porzione occupata è implicito.
richiamato dalle ricorrenti come tutela alternativa possessorio-manutentiva, ma la tesi è stata respinta per la corretta qualificazione petitoria della domanda.
richiamato per affermare la preclusione del controllo sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che prospettino per la prima volta questioni non dedotte e non trattate nei gradi di merito, salvo i casi di rilievo officioso.
- La legittimazione attiva, se accertata dal primo giudice e non impugnata in appello, si consolida in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Il giudice di merito, nell’interpretare e qualificare la domanda, deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa e alla vicenda dedotta, non al solo tenore letterale degli atti; la censura è ammissibile solo se il giudice travalica i limiti del chiesto e pronunciato o sostituisce un’azione diversa da quella proposta.
- Nell’azione di regolamento di confini, la domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata è implicita nella domanda stessa e può essere specificata anche in sede di precisazione delle conclusioni senza integrare domanda nuova.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio motivazionale è precluso nei limiti derivanti dalla doppia conforme.
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