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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 29 ottobre 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l’accredito di € 3.000,00 per il periodo scolastico dal 2017 al 2023. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per il giudizio di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e la sua notificazione all’Amministrazione. Ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando di dare esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante la costituzione della Carta elettronica e l’accredito della somma di € 3.000,00. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto processuale del giudizio di ottemperanza relativo a un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    la richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Prevede il potere del giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora; l’applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma deve essere esclusa o graduata quando ricorrano ragioni ostative, tenendo conto delle peculiarità del debitore pubblico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato, insieme all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa operativa la Carta elettronica assegnata in esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per qualificare come fatti notori la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valorizzati quali ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del passaggio in giudicato del titolo e della sua notificazione all’amministrazione, unitamente all’inadempimento non contestato, consente al giudice di ordinare l’esecuzione dell’obbligo entro un termine determinato e di nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di subdelega nei limiti indicati dal giudice; quando il commissario è già inserito nella struttura pubblica debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione presuppone una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, comprese le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici.
  • La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, se ritenute sussistenti in concreto, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione, senza impedire l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione coattiva del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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