Cassazione Civile, Ordinanza n. 04053/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti circa l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una stradella che attraversava il terreno dei ricorrenti e conduceva al fondo del vicino. I ricorrenti avevano agito in negatoria servitutis per far accertare la libertà del loro fondo da pesi e inibire il transito, sostenendo che il passaggio era stato tollerato dal loro dante causa e che, in ogni caso, mancavano i presupposti per l'usucapione della servitù. Gli eredi del vicino avevano invece sostenuto l'esercizio ultraventennale del passaggio, l'unicità dell'accesso al loro fondo e la presenza di elementi materiali idonei a integrare l'apparenza della servitù. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1061 c.c. per assenza del requisito dell'apparenza della servitù; 2) violazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. per mancanza di possesso continuato ventennale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riferimento all'apparenza; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, sul presupposto che l'accoglimento dei precedenti motivi avrebbe dovuto comportare un diverso riparto delle spese. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando in particolare che i ricorrenti non avevano specificamente riportato le rationes della sentenza impugnata, si erano in parte riferiti a una precedente sentenza già cassata, e avevano in sostanza sollecitato una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero specificamente la sentenza di rinvio impugnata, che talune doglianze fossero formulate in modo astratto o meramente assertivo e che altre si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'actio negatoria servitutis e riconosciuto l'usucapione della servitù di passaggio in favore del fondo degli eredi del vicino. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, richiamando la conformità alla proposta di definizione anticipata, anche al risarcimento ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
requisito dell'apparenza della servitù
L'apparenza della servitù richiede segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, idonei a rendere manifesta e non equivoca l'esistenza del peso sul fondo servente; non basta un semplice percorso o una strada astrattamente idonea al transito.
L'usucapione della servitù presuppone un possesso utile protratto per il tempo di legge, valutato insieme agli altri requisiti richiesti per l'acquisto del diritto reale.
Le doglianze di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando non sono specificamente riferite alla motivazione della sentenza impugnata o si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito.
Il ricorso deve indicare specificamente le ragioni della censura e le parti della decisione impugnata che si assumono erronee; in mancanza, la Corte non può svolgere una ricerca officiosa dei passaggi motivazionali rilevanti.
La censura sulle spese è inammissibile quando è costruita solo sull'auspicato diverso esito del giudizio e non su un concreto errore nella regolazione delle spese rispetto alla soccombenza verificatasi nel giudizio di rinvio.
La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata ha inciso sul giudizio di inammissibilità e sulla condanna per responsabilità aggravata.
La Corte ha ritenuto sussistente, in ragione della conferma della proposta di definizione anticipata, una condotta processuale meritevole di condanna al risarcimento e alla somma in favore della cassa delle ammende.
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Il filtro di inammissibilità può essere applicato quando il ricorso non si confronta utilmente con l'orientamento consolidato della Corte e risulta inconsistente.
La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini dell'impugnazione incidentale nei limiti indicati dalla norma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile se non indica specificamente quali passaggi decisori sarebbero erronei.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione di argomentazioni, questioni giuridiche o prove valutate dal giudice di merito.
- L'apparenza della servitù, ai fini dell'usucapione, non si identifica con la sola esistenza di una strada o di un percorso, ma richiede opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la destinazione del tracciato all'esercizio della servitù.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura sulle spese processuali è ammissibile solo se investe un effettivo errore nella regolazione della soccombenza del giudizio definito, non se presuppone un diverso esito della controversia non ottenuto in sede di legittimità.
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