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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32522/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) violazione degli artt. 360 e 191 c.p.p. per non aver disposto accertamento tecnico irripetibile sui campioni sequestrati e per l'ammissione della testimonianza del maresciallo Belli; 2) violazione degli artt. 514 e 191 c.p.p. e inammissibilità dell'acquisizione in dibattimento del fascicolo fotografico utilizzato per l'identificazione; 3) vizio di motivazione e contraddittorietà rispetto all'attendibilità dei testi (Belli e Inzerillo) e sull'identificazione fotografica; 4) vizio di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche, nonostante modesto quantitativo e atteggiamento collaborativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la valutazione che i campioni di sostanza stupefacente non costituiscono accertamento tecnico irripetibile e che la relazione tecnica e le dichiarazioni del consulente sono state acquisite nel rispetto del contraddittorio. Sul secondo motivo ha ritenuto ammessa, ai fini del dibattimento, l'utilizzazione dei fascicoli fotografici formati nelle indagini preliminari e ha ricordato che non sussiste obbligo di usare fascicoli diversi nelle due fasi. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la valutazione di attendibilità delle testimonianze da parte del giudice del merito, non sindacabile in cassazione salvo vizio logico o esterno, e ha confermato la valutazione probatoria che esclude l'acquisto della droga da terzi. Sul quarto motivo ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'interpretazione restrittiva dopo la riforma dell'art. 62-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; utilizzata come titolo del reato (traffico/cessione di stupefacenti)

  • codice di procedura penale, art. 360

    Richiamato dal ricorrente in rapporto ai vizi dedotti in Cassazione; la Corte ha valutato l'assenza di errori di diritto tali da giustificare il sindacato di legittimità

  • codice di procedura penale, art. 191

    Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio nell'acquisizione delle relazioni tecniche e delle testimonianze

  • codice di procedura penale, art. 514

    Riferito all'utilizzo di atti delle indagini; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo, in dibattimento, del fascicolo fotografico formato nelle indagini preliminari

  • codice di procedura penale, art. 214

    Norma sulla ricognizione fotografica; la Corte ha affermato che non esiste obbligo di predisporre fascicoli diversi per le fasi istruttorie e dibattimentali e che la ricognizione fotografica può essere valorizzata nel giudizio

  • art. 62-bis c.p. e d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamata in tema di circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma è necessario più del mero stato di incensuratezza per ottenere la diminuente; la Corte ha ritenuto corretto il diniego per assenza di elementi positivi

Massime di principio

  • Gli accertamenti tecnici su campioni di sostanza stupefacente non sono di regola considerati "irripetibili" perché la sostanza mantiene caratteristiche analitiche nel tempo e può essere nuovamente esaminata; quindi la consulenza disposta in fase investigativa può essere acquisita in dibattimento se è rispettato il contraddittorio.
  • I fascicoli fotografici formati nelle indagini preliminari possono essere mostrati ai testimoni in dibattimento per l'identificazione: non vige un obbligo di creare fascicoli diversi nelle due fasi e l'uso del medesimo fascicolo non è di per sé illegittimo.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la scelta tra versioni contrastanti sono valutazioni di merito riservate al giudice; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un vizio logico, contraddittorio o di motivazione esternamente evidente.
  • Il rigetto delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo in assenza di elementi positivi che giustifichino la diminuente: dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta l'incensuratezza o il modesto quantitativo per ottenere automaticamente l'attenuante.
  • Nel contestare acquisizioni probatorie o identificazioni, è importante dimostrare concretamente un pregiudizio processuale (per es. alterazione della prova o violazione del contraddittorio), non solo eccepire la forma, perché le corti tendono a valorizzare la congruità e la logica della motivazione di merito.

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