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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9162/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta per il reato di estorsione aggravata dall'art. 416-bis, comma 1 c.p., lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. I difensori hanno dedotto, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato il tempo trascorso dai fatti (2015), il comportamento del detenuto durante la restrizione e una pronuncia intervenuta il 22/02/2023 della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio una precedente condanna del ricorrente per la ritenuta partecipazione al sodalizio "De Stefano", che era alla base dell'aggravante contestata nel procedimento in esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse espresso una valutazione apodittica respingendo gli argomenti difensivi e, in particolare, avesse errato definendo irrilevante la sentenza della Corte di cassazione del 22/02/2023. La Suprema Corte ha rilevato che quella pronuncia non riguardava un mero "titolo custodiale" in altro procedimento, ma l'annullamento di una sentenza di condanna su cui si fondava la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p.; perciò il Tribunale avrebbe dovuto valutare specificamente se l'annullamento incidesse sulla sussistenza dell'aggravante. Essendo tale valutazione omessa o insufficiente, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. Ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario affinché esegua gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte rileva che l'aggravante per agevolazione di un sodalizio di tipo mafioso era centralmente contestata; l'annullamento di una sentenza che aveva riconosciuto la partecipazione al sodalizio può incidere sulla valutazione della sussistenza di tale aggravante e quindi sulla misura cautelare

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari quand'è contestata un'aggravante di tipo mafioso; la Corte sottolinea che l'esclusione dell'aggravante elimina tale presunzione e richiede una valutazione del pericolo di recidiva con parametri meno rigorosi

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

    La Corte ordina la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario affinché provveda agli adempimenti previsti dalla norma; nel contesto della sentenza ciò serve a rendere esecutive le conseguenze procedurali derivanti dalla decisione di annullamento e rinvio

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    La norma indica la competenza e le modalità di rinvio per nuovo giudizio; la Corte rinvia gli atti al Tribunale competente ai sensi di tale disposizione per un nuovo esame della misura cautelare

Massime di principio

  • Se intervenisse una pronuncia sopravvenuta che mette in discussione la base fattuale o giuridica di un'aggravante (es. partecipazione a sodalizio mafioso), il giudice delle misure deve valutare e motivare espressamente l'incidenza di tale pronuncia sulla sussistenza dell'aggravante e, conseguentemente, sulla necessità/adeguatezza della misura cautelare
  • Non è ammissibile un rigetto apodittico degli argomenti difensivi che introducono fatti nuovi o sopravvenuti: il giudice deve affrontare e motivare caso per caso la rilevanza e l'inefficacia degli elementi nuovi
  • La contestazione dell'aggravante di stampo mafioso rileva anche ai fini cautelari perché attiva la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.; la rimozione dell'aggravante può far venir meno tale presunzione e quindi giustificare misure meno afflittive
  • Nel ricorso avverso misure cautelari l'interesse a dedurre l'esclusione di un'aggravante sussiste quando da tale esclusione derivi una concreta utilità per l'imputato (es. superamento della presunzione di necessità della custodia)
  • In presenza di errori procedurali o di motivazione relativi alla valutazione di elementi nuovi la Corte di legittimità può annullare e rinviare per consentire un nuovo esame motivato
  • Il giudice che decide misure cautelari deve considerare il tempo intercorso dai fatti e il comportamento del soggetto durante la restrizione quando tali elementi sono dedotti dalla difesa come rilevanti

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