Cassazione Penale, Sentenza n. 02544/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Saraiello impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la richiesta, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di non esecutività della sentenza di condanna n. 1926/2024 e, in via cautelare, la sospensione immediata dell'esecuzione. Il ricorrente deduceva che la declaratoria di irrevocabilità derivava da un errore di cancelleria: avrebbe dovuto essere considerato assente, con conseguente aumento di 15 giorni del termine per proporre appello ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis c.p.p., in quanto nelle udienze risultava dichiarato assente e la procura speciale rilasciata era stata rilasciata antecedentemente alla riforma; inoltre la difesa non aveva formulato richiesta di rito abbreviato, per cui non poteva essere ritenuto presente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'analisi del giudice dell'esecuzione secondo cui l'imputato doveva considerarsi presente ex lege per aver rilasciato procura speciale al difensore finalizzata alla richiesta di un rito speciale; la verifica della costituzione delle parti, avvenuta il 5.10.2023, è successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e quindi applicabile la nuova disciplina (art. 420, comma 2-ter c.p.p. e disposizioni transitorie art. 89). Perciò il termine per impugnare non è stato incrementato di 15 giorni e l'ordinanza impugnata non contiene vizi giuridici. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per chiedere la declaratoria di non esecutività della sentenza; la Corte valuta la richiesta ma la dichiara infondata per i motivi esposti
art. 585, comma 1-bis c.p.p.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
prevede l'aumento di 15 giorni del termine per proporre appello se l'imputato è assente; la Corte esclude la sua applicazione ritenendo l'imputato presente ex lege
art. 420, comma 2-ter c.p.p.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
introdotto dal d.lgs. n.150/2022, viene interpretato dalla Corte nel senso che la presenza dell'imputato sussiste quando è rilasciata procura speciale al difensore per la richiesta di un rito speciale, con effetti sul calcolo dei termini per impugnare
d.lgs. n.150 del 2022 - art. 89 disposizioni transitorie
d. Igs. n. 150 del 2022, art. 89 disposizioni transitorie
la Corte ritiene decisiva la data della verifica della costituzione delle parti (5.10.2023) che cade dopo l'entrata in vigore della riforma (31.12.2022), per applicare la nuova disciplina
art. 616 c.p.p.
norma che consente la condanna per spese e la liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
la Corte segnala che non sussistono le condizioni previste da quella sentenza per esonerare il ricorrente dalla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La presenza dell'imputato è valutata anche in base alla procura speciale rilasciata al difensore: la procura finalizzata alla richiesta di un rito speciale può costituire presenza ex lege e incidere sul calcolo dei termini per impugnare
- Per determinare la normativa applicabile occorre verificare la data della costituzione delle parti rispetto all'entrata in vigore delle riforme e alle disposizioni transitorie; la data di rilascio della procura può essere meno rilevante rispetto alla data di verifica in udienza
- La mera mancanza di una concreta istanza di rito alternativo da parte della difesa non è necessariamente decisiva: la Corte può ritenere sufficiente la procura speciale per ritenere l'imputato presente
- Chi ritenga errato il calcolo dei termini per impugnare deve dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia della procura speciale o l'impossibilità di far valere la rappresentanza nella specifica udienza; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile
- In caso di ricorso inammissibile si possono applicare le sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate
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