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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28769/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato il 13 luglio 2006 tra una società aeronautica e un assistente di volo. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di nullità del termine, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 15 luglio 2006, ordine di ricostituzione del rapporto e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 368/2001, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato le prove documentali sulla sussistenza delle ragioni giustificative del termine, avrebbe indebitamente scrutinato nel merito le scelte imprenditoriali e avrebbe omesso di esercitare i poteri istruttori officiosi, in particolare sull’ammissione della prova testimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe considerato criticamente l’intero compendio probatorio relativo alla causale del primo contratto a termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che le censure del primo motivo, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione impugnata era conforme a precedenti della Corte in controversie analoghe. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di una "doppia conforme" senza l’indicazione, nel ricorso, delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere necessario per superare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 368/2001

    La Corte richiama la norma sul contratto a termine come parametro della dedotta legittimità della causale, ma ribadisce che la verifica della sussistenza in fatto delle ragioni giustificatrici spetta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La parte datoriale è onerata della prova dei presupposti che giustificano l’apposizione del termine; la censura non può però tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in cassazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Il potere-dovere istruttorio officioso del giudice è evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa un errore denunciabile, poiché la doglianza sollecita in sostanza un nuovo apprezzamento del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La deduzione della loro violazione è inammissibile quando mira a contestare la valutazione delle prove e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state ritenute, nella sostanza, dirette contro l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame non è deducibile senza specificare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se non viene indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi rinviando ad essi per ulteriori aspetti della questione.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte della previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La verifica della sussistenza delle ragioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro e del nesso tra causale e assunzione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una nuova valutazione delle prove.
  • Non è ammissibile dedurre formalmente la violazione di norme di diritto quando, in realtà, si contesta la ricostruzione della vicenda storica e si chiede alla Corte di cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e non dimostra che le basi fattuali delle due decisioni siano tra loro diverse.
  • Nel giudizio di legittimità la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione il libero convincimento del giudice di merito sulla forza persuasiva delle prove.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alle spese e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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