Sentenza n. 1833/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero a emettere la Carta elettronica del docente e ad accreditare l'importo di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 ottobre 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione ed era intervenuto il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Persistendo l'inadempimento ministeriale, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato inizialmente oggetto di un ordine di rinnovazione della notificazione, regolarmente eseguito. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto rispettato il termine decennale per la proposizione dell'azione previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a., nonché le regole sul deposito del ricorso. Ha inoltre accertato la notificazione della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha riconosciuto l'obbligo giuridico del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ordinando l'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023, oltre agli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo, entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli ulteriori 90 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'esecuzione della condanna richiede un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo è stato ritenuto riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso relativo alla Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ammette l'esperimento del giudizio di ottemperanza
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
termine decennale per la proposizione dell'azione
L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale indicato dalla disposizione.
La disposizione è richiamata ai fini del rispetto del termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando le modalità dell'inadempimento e le circostanze concrete rendano non appropriata la sua applicazione.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l'incarico è svolto da un dirigente dell'amministrazione, può essere applicata analogicamente anche alle condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamata quale disposizione connessa alla disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto al comando giudiziale.
- La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 consentono la proposizione delle azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento di un obbligo puntualmente imposto dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere negata quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo sia giustificato, in concreto, anche dall'eccezionale mole di procedimenti analoghi.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, l'attività commissariale può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di un compenso aggiuntivo.
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