Cassazione Penale, Sentenza n. 31211/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanotti aveva proposto opposizione a decreto penale di condanna (ammenda di euro 9.225) e contemporaneamente istanza di messa alla prova per il reato previsto dall'art. 187, commi 1 e 1-quater, C.d.S. Era stato ammesso alla messa alla prova con ordinanza del 26/11/2020 che prevedeva lavoro di pubblica utilità per 80 giorni e la sospensione del procedimento per 20 mesi a decorrere dall'inizio della prova (11/12/2020), fissando udienza di verifica per il 21/9/2022. L'UEPE comunicò che Zanotti non aveva dato avvio al lavoro di pubblica utilità; l'imputato chiese proroga del termine il 20/9/2022, dopo la scadenza del termine dei 20 mesi (10/8/2022). Il G.I.P. con ordinanza del 12/10/2022 revocò l'ammissione alla messa alla prova per grave inadempimento e dispose il giudizio immediato. Zanotti ricorse in Cassazione denunciando: mancata fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e violazione del contraddittorio; omessa considerazione e motivazione della richiesta di proroga; errore nel disporre il giudizio immediato senza richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assente la nullità per violazione del diritto di difesa perché l'udienza per la verifica dell'esito della messa alla prova era stata fissata fin dall'ordinanza ammissiva (21/9/2022), quindi la difesa era a conoscenza dell'oggetto e poteva partecipare; la richiesta di proroga è stata depositata il 20/9/2022 ed era inammissibile per essere sopravvenuta dopo la scadenza del termine massimo di 20 mesi (scaduto il 10/8/2022), sicché il giudice non era obbligato a valutarla. Sostanzialmente la Corte ha confermato che la revoca è legittima quando vi sia infedeltà dell'impegno assunto e che anche la mancata esecuzione del programma per totale disinteresse può giustificare la revoca; inoltre ha affermato che in caso di opposizione a decreto penale, ove non siano formulate specifiche richieste difensive, il giudice emette decreto di giudizio immediato. Conseguenza: ricorso rigettato; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Articolo relativo al reato contestato nella fase di merito; costituisce la fattispecie di reato per la quale Zanotti era stato condannato con decreto penale e per la quale aveva chiesto la messa alla prova.
Individua le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova: grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto non colposo o reato della stessa indole. La Corte ha interpretato la norma nel senso che anche una condotta isolata ma di gravità tale da dimostrare l'inefficacia prognostica può giustificare la revoca.
Prevede la fissazione di udienza e la partecipazione delle parti per le decisioni che incidono sui diritti; la Corte ha ritenuto che la fissazione preventiva dell'udienza di verifica nell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova soddisfacesse l'esigenza del contraddittorio e che la revoca potesse essere esito di tale udienza.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina le nullità processuali; la Corte ha escluso la nullità invocata dal ricorrente per presunta lesione del diritto di difesa, ritenendo che non si fosse realizzata la fattispecie di nullità denunciata.
art. 464-quinquies cod. proc. pen.
Riguarda la sospensione del procedimento per messa alla prova e i termini relativi; la Corte ha sottolineato che una richiesta di proroga è ammissibile solo se il termine originario è ancora in corso di decorrenza, mentre una domanda presentata dopo la scadenza è inammissibile.
artt. 464 e 456 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alla prosecuzione del giudizio e alle forme di giudizio; la Corte ha spiegato che l'opposizione a decreto penale apre un giudizio autonomo e che, in assenza di specifiche richieste dell'opponente, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato.
art. 464-septies, n. 2 e art. 464-octies, n. 4 cod. proc. pen.
Norme citate per legittimare la ripresa del processo dopo la revoca della messa alla prova; la Corte ha ritenuto corretta la disposizione del giudizio immediato in applicazione di tali disposizioni, nel contesto dell'opposizione a decreto penale.
art. 464, comma terzo, cod. proc. pen.
Stabilisce che il decreto penale revocato non vincola il giudice che procede; la Corte lo ha richiamato per affermare che l'opposizione determina l'autonomia del giudizio e la revoca ex nunc del precedente decreto.
Norma che regola la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di proroga del termine per la messa alla prova va proposta prima della scadenza del termine originario; una domanda sopravvenuta dopo la scadenza è inammissibile.
- La revoca della messa alla prova è legittima non solo per violazioni ripetute ma anche per una violazione unica di gravità tale da dimostrare l'inidoneità prognostica del soggetto rispetto al trattamento.
- L'udienza di verifica fissata nell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova costituisce idonea garanzia del contraddittorio e può legittimamente avere tra i possibili esiti la revoca del beneficio.
- Il mero fatto di avere un rapporto di lavoro non costituisce di per sé giustificazione automatica per non adempiere a obblighi di trattamento rieducativo concordati nella messa alla prova; deve essere provata l'impossibilità oggettiva di esecuzione.
- Nell'opposizione a decreto penale, se l'opponente non formula richieste specifiche diverse dalla messa alla prova, il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato, poiché l'opposizione trasforma la procedura in un giudizio autonomo.
- La sussistenza di nullità per violazione del contraddittorio richiede una violazione concreta del diritto di difesa e non è automatica quando l'oggetto dell'udienza era noto e fissato precedentemente.
- La corretta gestione processuale richiede tempestività e diligenza da parte della difesa nella presentazione di istanze che incidono sui termini: istanze tardive possono essere dichiarate inammissibili anche se motivate da esigenze personali o lavorative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →