Cassazione Civile, Ordinanza n. 32319/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e aveva escluso sia la protezione sussidiaria sia la protezione umanitaria. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo e il terzo si denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 32, commi 3 e 9, d.lgs. n. 25/2009, in relazione al diniego della protezione umanitaria; con il secondo si deduceva l'omessa valutazione di fatti decisivi relativi alla situazione di violenza in Nigeria, senza però specificarne il contenuto. Il Ministero ha depositato solo una nota di partecipazione all'udienza, senza svolgere una difesa sostanziale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici il primo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso sia specifici fattori di vulnerabilità personale sia una significativa integrazione sociale in Italia, valorizzando invece la presenza in patria di familiari, una precedente occupazione lavorativa e l'assenza in Italia di legami familiari e di stabile occupazione. Ha giudicato altresì generico il secondo motivo, perché denunciava l'omessa valutazione di fatti decisivi sulla violenza in Nigeria senza indicarli specificamente. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stata richiamata la proposta di definizione in camera di consiglio per inammissibilità
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
norma invocata dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria; la Corte non ne esamina il merito, ma rileva che la censura è generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata
art. 32, commi 3 e 9, d.lgs. n. 25/2009
norma invocata dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria; la Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata affermata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare violazioni di legge o vizi motivazionali senza confrontarsi in modo puntuale con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di protezione umanitaria, la censura deve indicare specificamente gli elementi di vulnerabilità personale o di integrazione sociale che si assumono trascurati dal giudice di merito; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La deduzione di un vizio per omessa valutazione di fatti decisivi richiede l'indicazione precisa dei fatti asseritamente omessi e della loro decisività, non essendo sufficiente un richiamo generico a situazioni del Paese d'origine.
- La presenza nel Paese di origine di familiari e di una pregressa attività lavorativa, unitamente all'assenza in Italia di legami familiari e di stabile occupazione, può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere una significativa integrazione sociale rilevante ai fini della protezione umanitaria.
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