Cassazione Penale, Sentenza n. 37900/2024 del 15/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 18/04/2024 che aveva rigettato l'istanza di revoca del decreto penale n. 969/2000 (condanna per rifiuto del servizio militare, art. 14, comma 2, legge 8/7/1998 n.230). Il ricorrente sosteneva l'abolitio criminis in conseguenza della legge n.331/2000 (abolizione del servizio di leva) e deduceva la mutazione normativa che avrebbe eliminato l'elemento integratore della fattispecie penale, invocando l'applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. e richiamando la continuità normativa nell'art. 2110 d.lgs. n.66/2010 (contestando però la motivazione che aveva fatto riferimento all'art. 2074).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto penale del 19/04/2000 fosse divenuto esecutivo l'8/06/2000, antecedente all'operatività della disciplina più favorevole, pertanto la modificazione normativa non può incidere su una fattispecie già definitivamente accertata (principio di non retroattività favorevole quando sussiste cosa giudicata irrevocabile). Inoltre la giurisprudenza ha interpretato che la legge n.331/2000 e le successive riforme non hanno abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, ma hanno modificato il quadro normativo: la condotta è idonea a rientrare nella fattispecie prevista dal d.lgs. n.66/2010 (art. 2110), sicché si è configurata continuità normativa e non abolitio criminis. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, legge 8 luglio 1998, n. 230
Norma previgente che sanzionava il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza; applicata al fatto commesso nel 1999 e oggetto del decreto penale reso nel 2000.
legge 14 novembre 2000, n. 331 (art. 1, comma 6)
Ha sospeso la leva obbligatoria/istituito il servizio militare professionale; non è stata ritenuta abrogazione del reato ma modifica dell'operatività della leva, con effetti di continuità normativa per le condotte riferite ai soggetti ancora assoggettati all'obbligo fino al 31/10/2005.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Principio che la nuova norma più favorevole si applica retroattivamente salvo che sia intervenuta una sentenza irrevocabile; la Corte ha ritenuto che la norma avrebbe dovuto rendere non punibile la condotta se non fosse intervenuta irrevocabilità.
d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2110
Norma del Codice dell'ordinamento militare che configura la fattispecie relativa al rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza; la giurisprudenza ha ritenuto che il precedente reato sia sostanzialmente ricomprendibile in questa nuova fattispecie, configurando continuità normativa.
art. 2074 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (citazione errata nel provvedimento impugnato)
La sentenza segnala che il riferimento corretto per la continuità normativa sarebbe l'art. 2110 e non l'art. 2074; il richiamo all'art. 2074 è considerato un errore materiale nella motivazione.
Riferimento a norme incriminatrici precedenti: la Corte osserva che tali norme non sono state abrogate, ma che è venuta meno la norma integratrice relativa al richiamo alla leva obbligatoria per i soggetti fino al 31/10/2005.
art. 648, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che la modifica favorevole non incide su procedimenti con titolo esecutivo già formato/irreversibile; qui applicato per escludere l'effetto di riforma sul decreto penale esecutivo.
Citato nei fatti per la riduzione della pena pecuniaria allora applicata al decreto penale originario.
Massime di principio
- La soppressione o la sospensione del servizio di leva non comporta automaticamente l'abolizione del reato collegato: occorre verificare se la nuova legge abbia realmente abrogato la fattispecie o se abbia semplicemente riformulato/ricomprenso la condotta in una nuova norma (continuità normativa).
- Le nuove disposizioni favorevoli si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima della riforma solo se non è intervenuta una decisione irrevocabile; se esiste cosa giudicata (sentenza o titolo esecutivo irrevocabile) la modifica non incide sul provvedimento già passato in giudicato.
- Nelle impugnazioni basate sull'abolitio criminis è cruciale dimostrare che la riforma abbia eliminato l'elemento essenziale della fattispecie penale e non soltanto modificato l'organizzazione del servizio o la forma di prestazione (cioè provare la reale incompatibilità tra vecchia fattispecie e nuovo assetto normativo).
- In caso di riforme successive (es. d.lgs. n.66/2010) è necessario verificare la sovrapponibilità del nuovo tipo penale con quello precedente: la ricomprensione della condotta nella nuova norma configura continuità normativa e non abolitio criminis.
- Nelle difese future è importante indicare correttamente le norme di continuità (es. art. 2110 d.lgs. n.66/2010) e contestare tempestivamente la decisionalità del titolo esecutivo/irrevocabilità per poter invocare l'applicazione della disciplina più favorevole.
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