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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7107/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giardi impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato alcuni avvisi d'accertamento emessi dall'Agenzia per anni d'imposta 2013 e 2014 relativi alla Universal Pallavolo Carpi ASD (in particolare THH044F03113 per 2013 - IRES, IRAP, IVA - e THH044F03115 per 2014 - IVA). I motivi di cassazione riguardavano, tra l'altro, presunta violazione e omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. sulla motivazione, errata interpretazione e applicazione dell'art.38 c.c. in tema di responsabilità solidale degli amministratori/dirigenti di associazioni non riconosciute, la determinazione della sovrafatturazione (stima al 50%), la mancata prova di costi e la mancata effettuazione delle ritenute su compensi ad atleti, allenatori e dirigenti. L'Agenzia propose inoltre ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia per tardività della notificazione. Sul ricorso principale di Giardi, la Corte ha rigettato i motivi di cassazione e quindi ha respinto il ricorso nei limiti dei due atti impositivi indicati dal ricorrente. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e l'argomentazione della CTR in ordine alla responsabilità ai sensi dell'art.38 c.c., alla valutazione della sovrafatturazione e al difetto di prova dei costi dedotti, nonché alla qualificazione delle somme come compensi soggetti a ritenuta. Le spese di legittimità sono compensate; è dato atto dell'eventuale integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente principale ai sensi dell'art.13 d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. civ.

    Nelle associazioni non riconosciute risponde solidalmente per i debiti d'imposta chi, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo di investitura; la responsabilità non è legata alla sola titolarità della rappresentanza ma all'attività concretamente svolta.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Obbligo per il giudice di affrontare le questioni proposte; la conferma integrale degli accertamenti da parte della CTR implica anche il rigetto, anche implicito, delle censure sulla motivazione formale degli atti imposti.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Motivi di cassazione utilizzati (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati tali motivi nel merito.

  • art. 369, art. 370, art. 371 cod. proc. civ.

    Regole sui termini per il deposito e per la notificazione dei controricorsi e ricorsi incidentali; applicate per dichiarare tardivo e quindi inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia.

  • art. 398 cod. proc. civ.

    La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione, salvo provvedimento del giudice davanti al quale la revocazione è proposta; la circostanza non ha rilevato per sospendere i termini.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in relazione all'udienza e alla relazione; norma formale per la procedura di udienza in tempo di particolare normativa emergenziale.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 19 (convertito)

    Norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie; la Corte ha ritenuto che il termine per il controricorso non fosse sospeso da tale definizione.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale integrazione del contributo dovuto dal ricorrente principale e ha valutato l'eccezione relativa alla prenotazione a debito per la pubblica amministrazione resistente.

  • art. 348 ter cod. proc. civ.

    Richiamato per il limite del sindacato di merito in cassazione (c.d. doppia conformità), ossia la limitazione del controllo dei fatti già valutati in modo conforme dai giudici di merito.

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Regola di inammissibilità per i motivi che non indicano i documenti o non sono autosufficienti; applicata per censurare la genericità di alcuni motivi del ricorrente.

Massime di principio

  • In associazioni non riconosciute la responsabilità fiscale personale è fondata non sulla mera carica, ma sull'effettivo ruolo gestionale: se il giudice di merito trova che il soggetto ha diretto la gestione nel periodo considerato, la responsabilità solidale ai sensi dell'art.38 c.c. è legittima e difficilmente ribaltabile in Cassazione.
  • I termini processuali per depositare ricorsi e notificare controricorsi/ricorsi incidentali vanno calcolati rigorosamente dalla data di ricezione; notifiche tardive (anche tramite PEC) determinano l'inammissibilità del mezzo incidentale.
  • La proposizione di una domanda di revoca non sospende automaticamente i termini per proporre ricorso per cassazione: è necessario un provvedimento del giudice che ordini la sospensione.
  • La conferma integrale degli accertamenti da parte della CTR equivale, anche implicitamente, al rigetto delle censure sollevate in primo grado; contestare la motivazione richiede dimostrare che la decisione manca del minimo costituzionale di motivazione.
  • Sulle questioni di qualificazione dei pagamenti (rimborso vs compenso) e sulle ritenute, in Cassazione le doglianze generiche sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti, i documenti e gli importi rilevanti per consentire il sindacato di legittimità.
  • In caso di reciproca soccombenza le spese possono essere compensate; tuttavia vanno verificate specifiche disposizioni quando una parte è pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.

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