Cassazione Civile, Sentenza n. 7072/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell’ordinanza delle Sezioni Unite 21 luglio 2021, n. 20820, che aveva dichiarato inammissibile una precedente revocazione dell’ordinanza n. 6074/2020. Ha dedotto, con tre motivi ricondotti all’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., violazioni degli artt. 112, 360, n. 4, e 179, primo comma, c.p.c., nonché degli artt. 613 e 584 c.p.p. e dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 197/2016; ha inoltre formulato un’istanza di rinnovazione per nullità o inesistenza ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. Ha chiesto in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 del D.Lgs. n. 109/2006 e 391-bis c.p.c., di nominargli un difensore d’ufficio o di ammetterlo alla difesa personale e, con successive memorie, di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministro della Giustizia e della Procura generale presso la Cassazione. La sentenza impugnata riguardava provvedimenti resi dalle Sezioni Unite, non una pronuncia della Sezione disciplinare del CSM.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, hanno ribadito che anche la revocazione di provvedimenti delle Sezioni Unite in materia disciplinare deve essere proposta con le forme del processo civile: occorrono il ministero di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori e la notificazione del ricorso a cura della parte. Hanno inoltre rilevato che i motivi erano confusi e generici, non individuavano in modo specifico, chiaro e intellegibile il fatto costituente l’asserito errore revocatorio e sovrapponevano censure relative ad altre pronunce. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata, in continuità con il precedente delle Sezioni Unite n. 6074/2020: il rito penale previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006 per la fase introduttiva del giudizio disciplinare non si estende all’impugnazione delle decisioni delle Sezioni Unite, per la quale opera il rito civile. È stata respinta anche la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio, istituto estraneo al processo civile. La Corte ha escluso di dover rinnovare la notificazione o integrare d’ufficio il contraddittorio, poiché l’adempimento sarebbe stato superfluo in ragione dell’esito del ricorso e l’onere di notificazione gravava sulla parte. Ha infine rilevato che l’art. 403, primo comma, c.p.c. preclude una nuova revocazione di una pronuncia resa in un precedente giudizio di revocazione; né è esperibile contro tale pronuncia il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Non è stato disposto il regolamento delle spese, dato che il Ministero non si era costituito; non è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di procedimento esente.
Norme richiamate
artt. 82 e 365 c.p.c.
il patrocinio del difensore (già ex artt. 82 e 365 c.p.c.) e la notificazione del ricorso, a cura della parte, devono ritenersi necessari per la proposizione non solo del ricorso straordinario, ma anche della revocazione, che, pur se riguardante sentenze o ordinanze emesse dalle Sezioni Unite in materia disciplinare, resta assoggettata alle forme previste dal codice di procedura civile, al pari degli altri mezzi d’impugnazione.
La revocazione di pronunce delle Sezioni Unite in materia disciplinare è soggetta alle forme del processo civile, compreso il patrocinio tecnico richiesto per il giudizio di cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
anche il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui “la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.”.
Il ricorso per revocazione in Cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e chiarezza dei motivi previsti per il ricorso civile, indicando il fatto che avrebbe costituito errore e spiegando perché ricorrono i presupposti revocatori.
art. 366 c.p.c.
anche il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui “la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.”.
I motivi di revocazione devono esporre in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto asseritamente erroneo e le ragioni per cui esso integra un errore revocatorio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.
L’errore di fatto dedotto in revocazione deve essere identificato puntualmente e argomentato quanto alla sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 395 c.p.c.
art. 24 Cost.
La conseguente declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione è motivata non consentendo simile atto, per la sua obiettiva confusione e genericità, “la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui”.
La tutela del diritto di difesa si realizza nel processo attraverso impugnazioni chiare e specifiche, senza che ciò giustifichi il mantenimento di atti confusi e generici che producano oneri processuali superflui.
art. 111, commi 2 e 7, Cost.
Il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2,
Il ricorso straordinario per cassazione non può essere usato per ottenere un nuovo controllo di legittimità su un oggetto già esaminato dalla Suprema Corte; in tale situazione prevale l’esigenza di chiudere il processo in tempi ragionevoli.
art. 291 c.p.c.
la Corte ben può ritenere di non dover disporre, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notifica, trattandosi di “adempimento superfluo alla luce dell’esito del ricorso, tenuto conto che, conformemente all’indirizzo di questa Corte espresso in casi analoghi, la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, in violazione dei principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti”.
La rinnovazione della notificazione può essere omessa quando, considerate le ragioni che conducono all’esito del ricorso, risulti superflua e comporti soltanto aggravio di spese e ritardo, senza beneficio effettivo per i diritti processuali.
art. 403, primo comma, c.p.c.
l’art. 403 c.p.c., comma 1, che stabilisce che “non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione”.
Non è ammessa una nuova revocazione della decisione pronunciata in un precedente giudizio di revocazione; il divieto si applica anche alle ordinanze della Cassazione rese in tale giudizio.
art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006
L’applicabilità del rito civile nella fase decisoria, coerentemente con l’attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili, comporta peraltro il venir meno delle predette esigenze in sede d’impugnazione delle relative pronunce, il cui oggetto, costituito da sanzioni ritenute tradizionalmente estranee alla materia penale, consente di ritenere ragionevole l’esclusione dell’ulteriore applicabilità delle forme prescritte dall’art. 24, comma 1.
Le forme del rito penale previste dall’art. 24, comma 1, per la fase introduttiva del giudizio disciplinare non si applicano all’impugnazione delle pronunce delle Sezioni Unite civili, assoggettata al rito civile.
art. 380-bis c.p.c.
Secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, all’esegesi dell’indica disposizione si accompagna il rilievo che le sentenze ed anche (come nel caso di specie) le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari,
Il divieto di nuova revocazione riguarda anche le ordinanze della Cassazione rese ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di revocazione.
art. 111, settimo comma, Cost.
Il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art. 111 Cost., comma 7, implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l’esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111 Cost., comma 2,
La garanzia del ricorso per cassazione non consente di riaprire con un ulteriore ricorso straordinario un controllo di legittimità già svolto dalla Suprema Corte.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza o ordinanza della Cassazione, anche se relativa a materia disciplinare, è soggetta alle forme del processo civile; il ricorso deve essere proposto con il ministero del difensore abilitato e notificato a cura della parte.
- Il ricorso per revocazione deve indicare in modo specifico, chiaro e immediatamente intellegibile il fatto che si assume erroneamente percepito e spiegare perché l’errore possiede i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; la confusione, la genericità e la sovrapposizione di censure rivolte a decisioni diverse comportano l’inammissibilità.
- Il rito penale previsto per la fase introduttiva del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 109/2006 non si estende alle impugnazioni delle pronunce delle Sezioni Unite civili, per le quali opera il rito civile.
- Nel processo civile non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio.
- La rinnovazione della notificazione può essere omessa quando, alla luce dell’esito del ricorso, sia un adempimento superfluo e determini soltanto aggravio di costi e ritardo, senza un concreto beneficio per la tutela dei diritti processuali.
- Non è impugnabile per revocazione una pronuncia resa nel giudizio di revocazione; il divieto comprende le ordinanze della Cassazione e non può essere aggirato mediante ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando la Corte abbia già svolto il controllo di legittimità sull’oggetto del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6948/2022 del 03/03/2022
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 6949/2022 del 03/03/2022
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7073/2022 del 03/03/2022
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7076/2022 del 03/03/2022
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7091/2022 del 03/03/2022
- Sentenza civile · 3 mar 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 7101/2022 del 03/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →