Cassazione Civile, Sentenza n. 7076/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'impresa ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto il processo per difetto di legittimazione ad agire della Perco, ritenendo che la Corte avesse erroneamente dichiarato l'interruzione del processo a causa del fallimento della Perco. Il terzo motivo sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'art. 300, comma 4, c.p.c. (e art. 360, n. 4 c.p.c.), poiché il fallimento si è verificato dopo che, in appello, le parti avevano precisato le conclusioni e erano scaduti i termini per il deposito delle memorie e delle repliche: in tale situazione, secondo il ricorrente, l'evento fallimentare non avrebbe dovuto produrre effetto interruttivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il terzo motivo fondato: quando la dichiarazione di fallimento sopravviene dopo la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per le memorie e le repliche (o dopo la chiusura della discussione orale), il fallimento non produce l'effetto interruttivo del processo e pertanto la Corte d'appello non poteva dichiarare l'interruzione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La Corte interpreta che l'effetto interruttivo del fallimento non opera se il fallimento sopravviene dopo il momento finale per l'ingresso di fatti rilevanti nel processo (scadenza dei termini per le conclusionali o chiusura della discussione). In tale ipotesi il processo prosegue e la dichiarazione di fallimento è inopponibile alla massa dei creditori (res inter alios acta).
Norma di rifermento per la censura di nullità e violazione di legge: la Cassazione ha accolto il motivo in relazione a questa valutazione di illegittimità della decisione impugnata.
Rilevato come termine procedurale cruciale: la scadenza dei termini per le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 segna il termine oltre il quale fatti sopravvenuti non interrompono il processo.
Richiamato nei termini procedurali: il deposito delle repliche e il relativo termine partecipano a definire il momento finale oltre il quale l'evento sopravvenuto non produce interruzione.
Massime e giurisprudenza (SU n. 12154/2021; Cass. nn. 14472 e 27829/2017; n. 23042/2009)
La Corte distingue la regola generale sull'automaticità dell'effetto interruttivo del fallimento (richiamata dalle Sezioni Unite) dalla fattispecie in cui il fallimento interviene oltre il limite temporale per l'ingresso di fatti nuovi: in quest'ultimo caso l'automatismo non opera e le decisioni restano efficaci fra le parti originarie ma non nei confronti della massa dei creditori.
Massime di principio
- Se la dichiarazione di fallimento sopravviene dopo la precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per le memorie e le repliche (o dopo la chiusura della discussione orale), il fallimento non interrompe il processo e il giudizio prosegue tra le parti originarie.
- La sentenza pronunciata nei confronti della parte poi dichiarata fallita, quando il fallimento è sopravvenuto oltre il termine utile, non è nulla ma è inopponibile alla massa dei creditori (res inter alios acta).
- Per far valere la legittimazione a riassumere il processo da parte dell'impresa fallita (o del fallimento), in caso di contestazione occorre documentare l'inerzia dell'amministrazione fallimentare; tuttavia tale accertamento è rilevante solo se l'evento fallimentare ha effettivamente prodotto effetto interruttivo.
- In fase di controllo processuale, verificare sempre il momento in cui è intervenuto l'evento sopravvenuto (es. fallimento) rispetto ai termini processuali finali: la sorte processuale dipende dalla tempestività rispetto alla scadenza delle conclusionali o alla chiusura della discussione.
- In caso di decisione territoriale favorevole all'interruzione per fallimento, è possibile impugnare in Cassazione sostenendo che l'evento sia sopravvenuto oltre il limite temporale per l'interruzione; se ciò viene accertato, la decisione di estinzione del processo sarà cassata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
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