Cassazione Civile, Sentenza n. 6949/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione di un avviso di pagamento per accise non versate su un dato quantitativo di prodotti alcolici; la contribuente aveva chiesto l'abbuono d'imposta sostenendo che i prodotti erano stati sottratti per furto (denunciato) e che, quindi, ricorrevano le condizioni per l'abbuono ex art. 4 d.lgs. n. 504/1995 (come novellato). L'Agenzia impugnava la decisione di appello favorevole alla contribuente, sostenendo che il furto non configura perdita o distruzione idonea a giustificare l'abbuono poiché il prodotto resta suscettibile di immissione in commercio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dalla contribuente. La Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, lo svincolo irregolare dal regime sospensivo determinato dal furto comporta in genere l'immissione in consumo e l'esigibilità delle accise, sotto la responsabilità oggettiva del depositario/obbligato. Ha altresì disposto la compensazione delle spese processuali alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Direttiva n. 92/12 (art. 14)
"Il depositarlo autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi."
La direttiva riconosce l'abbuono per perdite dovute a caso fortuito/forza maggiore o inerenti alla natura del prodotto, lasciando agli Stati membri il potere di fissare condizioni. La Corte interpreta questo quadro come compatibile con un regime che può escludere l'abbuono quando lo svincolo dal regime sospensivo (es. per furto) determina l'immissione in consumo e l'esigibilità delle accise.
D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 4, comma 1)
"in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile..."
La norma prevede l'abbuono per perdita o distruzione avvenute per caso fortuito/forza maggiore e disciplina la sospensione della riscossione in caso di procedimento penale. La Corte ha interpretato la norma alla luce del diritto UE ritenendo che il furto, che determina lo svincolo dal regime sospensivo e l'immissione in consumo, di norma non giustifica l'abbuono salvo prova della distruzione o perdita irrimediabile.
Direttiva (UE) 2020/262 (art. 6, parr. 5-6)
"5. La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo"; "6. Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti hanno subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa."
La direttiva chiarisce che solo la distruzione totale o la perdita irrimediabile (cioè l'inutilizzabilità dei prodotti come tali) esclude l'immissione in consumo e giustifica l'abbuono; tale chiarimento, sebbene successivo ai fatti del caso, orienta l'interpretazione delle norme nazionali nella stessa direzione.
Art. 1, lett. g) e art. 2, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 504/95
Articolano il concetto di regime sospensivo e le condizioni di immissione in consumo: la dottrina e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che alcune ipotesi di ammanco (se ricadono nelle previsioni dell'art. 4) comportino estinzione dell'obbligazione, mentre lo svincolo per furto è generalmente considerato immissione in consumo, con conseguente esigibilità delle accise.
Massime di principio
- Il furto dei prodotti soggetti ad accisa, in assenza di prova della loro distruzione totale o della perdita irrimediabile, di norma non consente l'abbuono e determina l'esigibilità delle accise: lo svincolo irregolare dal regime sospensivo provoca l'immissione in consumo.
- La responsabilità per il pagamento delle accise ha natura oggettiva rispetto al depositario autorizzato: l'assenza di colpa non è decisiva a esonerare dall'obbligo quando il prodotto entra nel circuito commerciale.
- Per ottenere l'abbuono è necessario documentare in modo convincente la distruzione o l'irrimediabile perdita (prova che i prodotti sono divenuti inutilizzabili come prodotti soggetti ad accisa); la mera denuncia di furto e l'archiviazione del procedimento penale per ignoti non sono automaticamente sufficienti.
- In caso di furto, il contribuente deve comunque perseguire il recupero nei confronti degli effettivi responsabili e può usufruire della sospensione della riscossione in presenza di procedimento penale fino a decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile (come previsto dall'art. 4), ma ciò non equivale automaticamente ad abbuono.
- Misure preventive (sistemi di vigilanza, assicurazioni, tracciabilità, contratti di sorveglianza) e la pronta documentazione degli eventi sono essenziali per tutelarsi: possono rilevare per altri profili di responsabilità o per eventuali azioni di ripetizione verso terzi, ma non garantiscono automaticamente l'esonero dall'accisa quando il prodotto è suscettibile di commercializzazione.
- Dopo l'entrata in vigore di norme e direttive più recenti (es. Direttiva 2020/262 e recepimenti nazionali) l'interpretazione favorevole all'abbuono è più legata alla prova dell'inutilizzabilità dei prodotti; per fatti anteriori a tali novità prevale l'interpretazione giurisprudenziale che subordina l'abbuono alla distruzione o perdita irrimediabile.
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