Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13960/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (capo a) ritenendo la consumazione avvenuta in data 6/8 aprile 2010 in coincidenza con la cessione del credito; il ricorrente sostiene che la truffa si è consumata invece il 30 giugno 2010, data della stipula del finanziamento, perché solo allora si è concretizzato il pregiudizio patrimoniale e l'ingiusto profitto (duplice incameramento di euro 48.000). Contestava altresì la qualificazione della fattispecie come consumata alla data della sola cessione e deduceva la natura di consumazione protratta in ragione della serie di contratti collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (il secondo è stato assorbito). Ha ritenuto che la truffa contrattuale sia reato istantaneo di danno e che il momento di consumazione vada individuato quando si sia effettivamente realizzato il pregiudizio patrimoniale e sia conseguito l'ingiusto profitto. Nel caso concreto la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale di primo grado: la consumazione della truffa deve farsi risalire al 30 giugno 2010 (data della stipula del contratto di finanziamento), non alla precedente cessione del credito, perché solo allora si è verificata la diminuzione patrimoniale della vittima. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili del capo a) e ha rinviato per il nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, rimettendogli anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa contrattuale è un reato istantaneo e di danno: la consumazione si verifica quando si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente e la perdita patrimoniale della vittima, non al mero momento in cui la vittima assume l'obbligazione.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato nel mezzo di impugnazione relativo alla responsabilità penale e agli elementi costitutivi del reato (riferimenti generali alla disciplina sulla responsabilità penale).

  • art. 158 c.p.

    Richiamato in connessione con la tipologia di condotte rilevanti ai fini della truffa (riferimenti generali).

  • art. 388 comma 4 c.p.

    Riferimento alla condotta contestata al capo b) (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) relativa alla cessione di un bene sottoposto a sequestro conservativo di cui l'imputato era custode.

  • art. 1364 c.c.

    Riferito dal ricorrente per richiamare gli obblighi informativi e di correttezza nel corso delle trattative contrattuali (dovere di cooperazione contrattuale).

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sottolineare il dovere di buona fede e collaborazione nella fase di esecuzione e conclusione dei contratti, evocato dal ricorrente a sostegno della tesi di consumazione protratta.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in connessione con il dovere di leale cooperazione e buona fede nei rapporti contrattuali.

  • art. 576 comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che la legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza penale deriva da questa norma; la parte civile può impugnare le sentenze che dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti di annullamento della sentenza di cassazione e al rinvio al giudice civile in grado d'appello per le statuizioni civili.

  • art. 1264 c.c.

    Citato nel ricorso per sostenere che, dopo la cessione del credito, il venditore non poteva più esigere il saldo, fatto utilizzato nel ragionamento sull'obbligo di informazione (ma la Corte non ha ritenuto che ciò spostasse il dies a quo della consumazione della truffa).

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Richiamato esclusivamente in ordine alle conclusioni scritte formulate dal Procuratore Generale (riferimento procedurale).

Massime di principio

  • La truffa contrattuale è reato istantaneo di danno: il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui si realizza effettivamente il pregiudizio patrimoniale della vittima e l'ingiusto profitto dell'agente, non dall'atto meramente preparatorio se non ha ancora prodotto demunizione patrimonii.
  • Quando più operazioni contrattuali sono connesse, occorre valutare se esse concorrono a un unico momento di produzione del danno: soltanto se tutte le condotte insieme determinano la perdita patrimoniale la consumazione potrà farsi risalire al momento in cui il danno si è concretamente realizzato.
  • La parte civile ha legittimazione ad impugnare in sede penale le sentenze che dichiarano la prescrizione, con l'obiettivo di ottenere il ristabilimento della responsabilità ai fini delle pretese civili; la Corte di Cassazione può annullare la sentenza penale limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente.
  • In fase di valutazione della prescrizione è cruciale individuare e documentare il momento in cui si è verificata la 'deminutio patrimonii' della vittima e quando l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto: prove documentali relative a pagamenti, finanziamenti e trasferimenti sono decisive.
  • La qualificazione di una condotta come "consumazione protratta" richiede elementi concreti che dimostrino una continuazione dell'effetto raggiro nel tempo; la mera pluralità di atti collegati non è di per sé sufficiente a posticipare il momento consumativo se il danno si è realizzato prima.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.