Cassazione Civile, Ordinanza n. 24312/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro la tassazione proporzionale di una sentenza del Tribunale di Palermo. La decisione civile conteneva due condanne di uguale importo: una a carico della società contribuente verso il Comune di Palermo e una a carico della società appaltatrice garantita in favore della società ricorrente, conseguente all'esercizio del diritto di rivalsa del fideiussore verso il debitore principale. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava violazione degli artt. 5 e 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa allegata al medesimo decreto, sostenendo che l'operazione oggetto della sentenza era soggetta a IVA e che, per il principio di alternatività IVA-registro, l'imposta di registro dovesse essere applicata in misura fissa. La Corte ha però rilevato che la seconda condanna derivava da un autonomo titolo di regresso/fideiussione, fiscalmente distinto dall'appalto e non soggetto a IVA, sicché la tassazione proporzionale era corretta proprio in ragione del titolo della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha confermato la correttezza della decisione di merito, precisando che, anche a voler correggere la motivazione della CTR, l'imposta di registro proporzionale discendeva dal fatto che la condanna azionava un diritto di regresso del fideiussore fondato su un titolo autonomo e distinto dal rapporto di appalto, quindi fuori dal campo IVA. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell'imposta di registro applicabile alla sentenza oggetto di tassazione
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente in tema di alternatività tra IVA e registro
art. 8 tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
invocato per sostenere la tassazione in misura fissa della pronuncia giudiziale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo per violazione di legge
richiamato dalla Corte per escludere che il titolo di regresso/fideiussione ricadesse nel campo IVA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sulle sentenze, il criterio decisivo non è solo la materia del rapporto richiamato in astratto, ma il titolo specifico della condanna recata dalla decisione giudiziale.
- Se la sentenza condanna un soggetto in base a un autonomo diritto di regresso o di rivalsa del fideiussore verso il debitore principale, quel titolo è fiscalmente distinto dal rapporto principale cui accede e può restare fuori dal campo IVA.
- La regola di alternatività IVA-registro opera solo quando l'atto o la condanna si riferiscono a un'operazione effettivamente soggetta a IVA; se il titolo della pretesa è autonomo e non IVA, l'imposta di registro può essere applicata in misura proporzionale.
- In sede di legittimità, la Corte può confermare il dispositivo della sentenza impugnata anche correggendone la motivazione in diritto, quando il risultato finale sia comunque conforme a diritto.
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