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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13790 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR di Bari contestando, da un lato, il mancato ricorso alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio relativo al classamento e alla rendita catastale dell'impianto; dall'altro, ha sostenuto che la CTR avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, rideterminando l'ICI in misura diversa da quella indicata nell'avviso di accertamento. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato invece l'annullamento delle sanzioni, ritenendo insussistente una situazione di obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla sospensione, perché la CTR aveva fondato la decisione su due autonome ragioni e una di esse, relativa all'assenza di un rapporto di pregiudizialità, non era stata specificamente impugnata. In ogni caso, la Corte ha precisato che, quando il giudizio pregiudicante è già stato definito con sentenza non passata in giudicato, l'eventuale sospensione non può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. È stata inoltre confermata la legittimità della rideterminazione giudiziale dell'ICI: per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 si applica il criterio del valore contabile, mentre dal momento della presentazione della richiesta Docfa si applica il criterio catastale o reddituale. La Corte ha accolto il ricorso incidentale del Comune, ritenendo non dimostrata un'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni, che sono dovute. La società è stata condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e spese generali, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone la pendenza di un altro giudizio avente carattere pregiudiziale. Nel caso concreto non ricorrevano comunque i presupposti dedotti dalla società e la relativa censura non aveva attaccato tutte le autonome ragioni della decisione impugnata.

  • Art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando il giudizio pregiudicante è già stato definito con una sentenza non ancora passata in giudicato, l'eventuale sospensione del giudizio pregiudicato può essere valutata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., e non dell'art. 295 c.p.c.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice tributario ridetermina il quantum dell'imposta entro i limiti della domanda e della pretesa impositiva, senza introdurre una pretesa completamente nuova.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    "fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita"

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile ICI è determinata sulla base dei valori contabili fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita. Dalla richiesta Docfa si applica il nuovo regime catastale, con eventuale conguaglio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3

    Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice, salvo vizi formali radicali dell'atto, deve esaminare il rapporto tributario e quantificare correttamente la pretesa, non limitandosi all'annullamento dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Le sanzioni tributarie possono essere escluse in presenza di obiettiva incertezza normativa, ma tale esimente richiede una reale e inevitabile difficoltà interpretativa della disciplina applicabile.

  • D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10

    Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede non esclude automaticamente le sanzioni: occorre dimostrare una situazione oggettiva di incertezza normativa, non una semplice difficoltà soggettiva o l'assenza di uniformità percepita dal contribuente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice può rideterminare direttamente l'importo dell'imposta, anche in misura diversa da quella indicata dall'Ufficio, purché rimanga entro i limiti della pretesa e delle domande delle parti.
  • Per gli immobili del gruppo catastale D non ancora accatastati, il metodo basato sui valori contabili opera fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita; dalla data della richiesta Docfa si applica il regime catastale, con possibili conguagli.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. non è automaticamente applicabile quando il giudizio pregiudicante è già stato deciso ma la sentenza non è definitiva; in tale situazione può eventualmente rilevare l'art. 337, comma 2, c.p.c.
  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte in modo specifico: se una ragione resta intatta, le censure sulle altre possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
  • La mera complessità della materia o l'esistenza di orientamenti non perfettamente uniformi non basta a escludere le sanzioni tributarie. Il contribuente deve allegare e dimostrare una vera obiettiva e inevitabile incertezza sul significato della norma.
  • In controversie analoghe è essenziale documentare con precisione la data di presentazione della pratica catastale, perché essa può determinare il passaggio dal criterio contabile al criterio basato sulla rendita.

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