Cassazione Civile, Ordinanza n. 05156/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 nei confronti di una società immobiliare, sulla base dell'esame analitico di atti di vendita, rogiti, fatture e bilancio, con recupero a tassazione di componenti positivi di reddito non dichiarati e maggiori ricavi, oltre sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo illegittimo l'accertamento. In appello, la CTR aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'Ufficio perché non era stata depositata nei termini la ricevuta postale di spedizione dell'atto di appello, ritenendo che il termine di trenta giorni per la costituzione decorresse dalla spedizione e non dalla ricezione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992: sosteneva che nel fascicolo fosse stata depositata la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che l'avviso di ricevimento può assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione se reca l'attestazione postale della data, e che l'eventuale irregolarità del deposito non comporta inammissibilità se il contraddittorio risulta instaurato; inoltre invocava la possibilità di rimessione in termini. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha applicato in modo erroneo le regole del processo tributario sulla notifica a mezzo posta e sulla costituzione dell'appellante: non basta negare l'ammissibilità dell'appello per il solo mancato deposito della ricevuta di spedizione, se è stato depositato l'avviso di ricevimento idoneo a provarne la data di spedizione; inoltre il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra decisione perché il giudice di merito verifichi in concreto, esaminando l'avviso di ricevimento, se esso sia idoneo a surrogare la ricevuta di spedizione e se la costituzione dell'appellante sia tempestiva secondo il corretto dies a quo. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 218 del 1997
invito al contraddittorio
richiamato solo come base procedimentale dell'accertamento; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata dalla CTP per ritenere illegittimo l'accertamento; la Corte di cassazione non decide sul merito tributario ma sulla ritualità dell'appello
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinato disposto con l'art. 22 per la costituzione dell'appellante nel processo tributario
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
il deposito dell'avviso di ricevimento può, a determinate condizioni, assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione; il termine di costituzione decorre dalla ricezione del plico, non dalla spedizione
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
le inosservanze formali nella notificazione non determinano automaticamente nullità o inesistenza se l'atto ha raggiunto lo scopo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione sia notificata direttamente a mezzo del servizio postale universale, il deposito dell'avviso di ricevimento può surrogare la ricevuta di spedizione, purché dall'avviso risulti con attestazione dell'ufficio postale la data di spedizione del plico; in mancanza di tale attestazione, la mera indicazione manuale o dattilografica non basta, salvo che la ricezione del plico risulti avvenuta entro il termine di impugnazione.
- Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell'appellante che utilizza la notifica postale decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da evento equipollente previsto dalla legge, e non dalla data di spedizione della raccomandata.
- L'inammissibilità dell'appello per carenze nella documentazione della notifica non può essere affermata in via automatica senza verificare se l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e se la prova della tempestiva notificazione o della tempestiva costituzione sia comunque ricavabile dagli atti.
- La verifica della idoneità dell'avviso di ricevimento a sostituire la ricevuta di spedizione e del rispetto del termine di costituzione richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità non esonera il giudice dal corretto applicare le regole processuali sulla notifica e sulla costituzione nel processo tributario.
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