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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31819/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un autobus usato da una società a una s.n.c.; la venditrice agiva per il pagamento del residuo prezzo, pari a euro 32.173,52. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame degli ex soci della società acquirente, ritenendo da un lato interrotta la prescrizione per effetto di una raccomandata del 2.5.2005 inviata alla società, a tutti i soci e a un terzo coinvolto; dall’altro escludendo che il rinnovo delle cambiali avesse prodotto novazione dell’obbligazione originaria. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione degli artt. 1335, 2697, 2943, 2946 e 1310 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la raccomandata non fosse validamente pervenuta ai destinatari e che fosse stata ritirata da soggetto privo di legittimazione; (2) violazione degli artt. 1235 e 1273 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che il rinnovo delle cambiali integrasse una novazione soggettiva e un accollo esterno liberatorio del debitore originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur richiamando documenti di causa, i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del fatto e degli atti, attività preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già affermato la validità dell’atto interruttivo della prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’adesione del creditore a un accollo non libera il debitore originario se manca una manifestazione espressa e inequivoca di volontà liberatoria, non essendo sufficiente una volontà tacita o concludente. Poiché nel caso concreto tale volontà non risultava, la decisione di merito è stata confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una adeguata indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; in mancanza, la censura è carente di autosufficienza.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di conoscenza della dichiarazione, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità della censura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di onere della prova, senza autonoma decisione di merito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione all’interruzione della prescrizione; la Corte conferma la validità dell’atto interruttivo accertata in appello.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alla prescrizione ordinaria.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato nel primo motivo con riguardo agli effetti dell’interruzione della prescrizione verso i condebitori o coobbligati.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in entrambi i motivi; la Corte non accoglie le censure che miravano a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 1235 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di novazione soggettiva.

  • art. 1273 c.c.

    La Corte ribadisce che l’adesione del creditore all’accollo non libera l’originario debitore senza una dichiarazione espressa e inequivoca di liberazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione degli atti e dei documenti di causa: quando la doglianza richiede un riesame del fatto, essa è inammissibile se il ricorso non riproduce in modo adeguato il contenuto degli atti rilevanti.
  • L’atto interruttivo della prescrizione, una volta accertato dal giudice di merito come validamente inviato e riferito ai destinatari, non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La mera adesione del creditore a un accollo non determina la liberazione del debitore originario; per produrre effetto liberatorio occorre una manifestazione di volontà espressa, inequivoca e non desumibile da meri comportamenti concludenti.
  • La novazione soggettiva del debito e l’accollo liberatorio richiedono un assetto negoziale chiaro: in assenza di una pattuizione o dichiarazione liberatoria non equivoca, il debitore originario resta obbligato.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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