Cassazione Civile, Ordinanza n. 31819/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un autobus usato da una società a una s.n.c.; la venditrice agiva per il pagamento del residuo prezzo, pari a euro 32.173,52. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello respingeva il gravame degli ex soci della società acquirente, ritenendo da un lato interrotta la prescrizione per effetto di una raccomandata del 2.5.2005 inviata alla società, a tutti i soci e a un terzo coinvolto; dall’altro escludendo che il rinnovo delle cambiali avesse prodotto novazione dell’obbligazione originaria. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) violazione degli artt. 1335, 2697, 2943, 2946 e 1310 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la raccomandata non fosse validamente pervenuta ai destinatari e che fosse stata ritirata da soggetto privo di legittimazione; (2) violazione degli artt. 1235 e 1273 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che il rinnovo delle cambiali integrasse una novazione soggettiva e un accollo esterno liberatorio del debitore originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur richiamando documenti di causa, i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del fatto e degli atti, attività preclusa al giudice di legittimità; la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già affermato la validità dell’atto interruttivo della prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: l’adesione del creditore a un accollo non libera il debitore originario se manca una manifestazione espressa e inequivoca di volontà liberatoria, non essendo sufficiente una volontà tacita o concludente. Poiché nel caso concreto tale volontà non risultava, la decisione di merito è stata confermata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È stato richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una adeguata indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; in mancanza, la censura è carente di autosufficienza.
Richiamato nel primo motivo in tema di conoscenza della dichiarazione, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità della censura.
Richiamato nel primo motivo in tema di onere della prova, senza autonoma decisione di merito.
Richiamato nel primo motivo in relazione all’interruzione della prescrizione; la Corte conferma la validità dell’atto interruttivo accertata in appello.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla prescrizione ordinaria.
Richiamato nel primo motivo con riguardo agli effetti dell’interruzione della prescrizione verso i condebitori o coobbligati.
Richiamato in entrambi i motivi; la Corte non accoglie le censure che miravano a una diversa lettura del materiale probatorio.
Richiamato nel secondo motivo in tema di novazione soggettiva.
La Corte ribadisce che l’adesione del creditore all’accollo non libera l’originario debitore senza una dichiarazione espressa e inequivoca di liberazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione degli atti e dei documenti di causa: quando la doglianza richiede un riesame del fatto, essa è inammissibile se il ricorso non riproduce in modo adeguato il contenuto degli atti rilevanti.
- L’atto interruttivo della prescrizione, una volta accertato dal giudice di merito come validamente inviato e riferito ai destinatari, non può essere rimesso in discussione in cassazione mediante una diversa lettura del materiale probatorio.
- La mera adesione del creditore a un accollo non determina la liberazione del debitore originario; per produrre effetto liberatorio occorre una manifestazione di volontà espressa, inequivoca e non desumibile da meri comportamenti concludenti.
- La novazione soggettiva del debito e l’accollo liberatorio richiedono un assetto negoziale chiaro: in assenza di una pattuizione o dichiarazione liberatoria non equivoca, il debitore originario resta obbligato.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il soccombente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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