Sentenza n. 517/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 976/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2217/2023, del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata in data 4 ottobre 2024 (Carta elettronica del docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito della Carta docente per l'anno scolastico 2018/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 976/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2018/2019 e condannato il Ministero a consentire la generazione del relativo buono spesa, oltre al rimborso delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 ottobre 2024; le successive richieste di esecuzione, inviate il 14 ottobre 2024 e l'11 febbraio 2025, erano rimaste senza riscontro. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 16 aprile 2025, dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato l'inadempimento. Una comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale, depositata l'8 aprile 2026, successivamente alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026, riferiva di un accredito effettuato il 30 marzo 2026, ma il TAR l'ha ritenuta tardiva e priva di adeguata prova documentale. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso: la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era ampiamente decorso e risultava l'inadempimento del Ministero. La comunicazione dell'asserito accredito, depositata dopo la camera di consiglio, non è stata considerata ai fini della decisione perché tardiva e comunque non accompagnata da prova documentale; non ricorrevano i presupposti per riaprire il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Se l'accredito fosse già stato integralmente effettuato, l'obbligo avrebbe riguardato l'accertamento e il consolidamento dell'esatto adempimento; in caso contrario, avrebbe dovuto essere accreditato l'intero importo o la parte residua. Per l'ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito sulla Carta docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio. Il TAR ha chiarito che la carenza di disponibilità sui pertinenti capitoli non può impedire l'esecuzione del giudicato, poiché il pagamento in conto sospeso costituisce lo strumento previsto dall'ordinamento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Fondano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Disciplina il procedimento di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere rispettato prima di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto era ampiamente decorso.
Dopo la riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
La procedura del pagamento in conto sospeso è applicabile anche nell'ottemperanza e consente di eseguire il giudicato anche in assenza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio.
La riapertura del contraddittorio dopo la camera di consiglio non è necessaria per un'allegazione tardiva di parte relativa a un fatto non rilevabile d'ufficio, priva peraltro di adeguata prova documentale.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto del docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina il buono spesa da generare a favore del docente in attuazione del diritto alla Carta elettronica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- L'amministrazione statale deve dare esecuzione al giudicato anche quando non vi sia capienza nel pertinente capitolo di bilancio; la carenza di stanziamento costituisce un vincolo interno e non può ostacolare la soddisfazione del creditore, dovendosi eventualmente ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, un'allegazione dell'amministrazione relativa a un sopravvenuto adempimento, depositata dopo la camera di consiglio e priva di adeguata prova documentale, può essere esclusa dalla decisione per tardività senza riapertura del contraddittorio quando riguardi una questione non rilevabile d'ufficio.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell'amministrazione competente, affinché compia tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
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