Sentenza n. 838/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di proclamazione degli eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale del Veneto, verbali dell’Ufficio centrale regionale e atti presupposti, relativi alle elezioni del 23 e 24 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 130 c.p.a., gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali dell’Ufficio centrale regionale, sostenendo che l’intera competizione elettorale fosse viziata in radice dalla precedente illegittimità del mandato presidenziale 2020-2025. In particolare, ha dedotto che il Presidente uscente, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 64 del 2025, avrebbe dovuto cessare dalle funzioni e che la sua permanenza istituzionale avrebbe occultato all’elettorato l’illegittimità del mandato, alterando la libera formazione del consenso. Sono state prospettate la violazione dell’art. 122 Cost. e dell’art. 2, comma 1, lettere a) e f), della legge n. 165 del 2004, nonché la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, della legge regionale Veneto n. 5 del 2012, ritenuto idoneo a consentire il cosiddetto reset dei mandati. Il ricorrente ha chiesto in via principale l’accertamento dell’invalidità assoluta e della decadenza dell’elezione del candidato eletto, con conseguente annullamento integrale della proclamazione e rinnovo delle operazioni elettorali; in subordine, l’accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta di altri consiglieri regionali rieletti. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il ricorso riguardasse sostanzialmente diritti di elettorato attivo e passivo, ineleggibilità e decadenza, riservati al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, con salvezza della facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il giudice ha distinto il contenzioso amministrativo sulle operazioni elettorali, limitato alla regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, dalle controversie relative a diritti soggettivi di elettorato attivo e passivo, ineleggibilità, decadenza e incompatibilità. Nel caso concreto non erano stati dedotti specifici vizi della sequenza procedimentale di ammissione delle liste, espressione del voto, scrutinio, attribuzione dei seggi o proclamazione; le domande miravano invece all’accertamento dell’ineleggibilità, della decadenza e della legittimazione soggettiva degli eletti, nonché alla tutela del diritto di voto libero e uguale. La formale impugnazione dei verbali e della proclamazione non è stata ritenuta decisiva, dovendosi individuare la giurisdizione sulla base del petitum sostanziale, della causa petendi e del rapporto dedotto in giudizio. Neppure l’asserito effetto travolgente sull’intera consultazione avrebbe potuto modificare il riparto, fondato sulla natura della posizione soggettiva e non sull’ampiezza degli effetti della pronuncia richiesta. Le spese sono state integralmente compensate per la novità di alcuni profili della controversia.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
ricorso proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa elettorale prevista dal rito riguarda il contenzioso sulle operazioni elettorali in senso tecnico, non le controversie sostanzialmente concernenti diritti di elettorato, ineleggibilità o decadenza.
art. 11 c.p.a.
restando salva la facoltà di riproposizione dinanzi al predetto giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
La declaratoria di difetto di giurisdizione lascia salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma.
art. 122 Cost.
violazione dell’art. 122 Cost.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’elezione del Presidente e del Consiglio regionale, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 2, comma 1, lettere a) e f), legge n. 165 del 2004
art. 2, comma 1, lett. a) e f), della legge 2 luglio 2004, n. 165
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente a fondamento delle dedotte ineleggibilità e decadenza; la relativa controversia è stata qualificata come attinente a diritti soggettivi e quindi devoluta al giudice ordinario.
art. 27, comma 2, legge regionale Veneto n. 5 del 2012
art. 27, comma 2, della legge regionale Veneto n. 5 del 2012
Il ricorrente ne ha contestato la legittimità costituzionale nella parte in cui avrebbe consentito il cosiddetto reset dei mandati; la questione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, la giurisdizione amministrativa riguarda esclusivamente la regolarità delle operazioni elettorali intese come sequenza procedimentale di ammissione delle liste, votazione, scrutinio, attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, quando siano dedotti vizi incidenti su interessi legittimi.
- Le controversie relative ai diritti di elettorato attivo o passivo, all’ineleggibilità, alla decadenza e all’incompatibilità appartengono alla giurisdizione ordinaria, anche quando siano formalmente proposte mediante impugnazione di verbali, proclamazioni o altri atti amministrativi elettorali.
- Il riparto di giurisdizione in materia elettorale si determina in base al petitum sostanziale, individuato mediante la causa petendi e il rapporto giuridico dedotto, e non in base alla qualificazione formale dell’atto impugnato o dell’azione proposta.
- La dedotta lesione della libertà, segretezza o uguaglianza del voto, quando sia prospettata come effetto della permanenza in carica o della candidabilità di determinati soggetti e non come vizio procedimentale delle operazioni elettorali, attiene a diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione ordinaria.
- L’eventuale effetto caducatorio o travolgente che la pronuncia sull’ineleggibilità o sulla decadenza potrebbe produrre sulla proclamazione degli eletti e sull’intera consultazione non sposta la giurisdizione, che resta determinata dalla natura della posizione soggettiva fatta valere.
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