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Sentenza

Sentenza n. 836/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, relativa al pagamento di una somma dovuta dall’Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, pubblicata il 9 settembre 2024 e notificata in forma esecutiva il 24 gennaio 2025. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento della somma riconosciuta a suo credito in forza della sentenza e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero tenuto a rimborsarle poiché il soddisfacimento della pretesa era avvenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza. In considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in 400 euro, oltre accessori, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Se l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione che ha reso necessario il giudizio, anche se la pretesa è stata soddisfatta prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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