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Sentenza

Sentenza n. 842/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castello di Godego n. 26 del 15.9.2023, pubblicata dall’11.10.2023 al 26.10.2023, avente ad oggetto “Piano degli Interventi – Variante n. 6. Variante generale comprensiva dell’adeguamento alla L.R. n° 14/2019 "VENETO 2050" Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione ai sensi art. 18 della L.R. n. 11 del 23/04/2004” e dei relativi allegati, nella parte che riguarda le aree di proprietà dei ricorrenti; - per quanto occorrer possa e di ragione, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Castello di Godego n. 21 del 7.7.2022, avente ad oggetto “Piano degli Interventi - Variante n. 6. Adozione ai sensi art. 18 L.R. 23.04.2004 n. 11”; - di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202301414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante generale n. 6 al Piano degli Interventi, approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 15 settembre 2023, nella parte relativa ai terreni dei ricorrenti, nonché la precedente deliberazione di adozione n. 21 del 7 luglio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di terreni già classificati per oltre vent’anni come zona FC, destinata a servizi, parco, gioco e sport, hanno contestato la variante che ha riclassificato l’area come agricola, prevedendo soltanto la possibilità di una futura trasformazione residenziale previa proposta e stipula di un accordo di pianificazione. Con il primo motivo hanno dedotto difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, violazione degli artt. 3 e 2 della l. n. 241/1990, degli artt. 6 e 18 della l.r. Veneto n. 11/2004, degli indirizzi della deliberazione di adozione, dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità e contraddittorio procedimentale, lamentando che il Comune non avrebbe considerato la proposta di accordo pubblico-privato formulata nelle osservazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto il contrasto della nuova destinazione agricola con il PAT comunale, in particolare con le disposizioni che includevano l’area tra quelle di urbanizzazione programmata e trasformabili, nonché violazione dell’art. 12 della l.r. Veneto n. 11/2004 e degli artt. 82, 83 e 141 delle norme tecniche del PAT. Con il terzo motivo hanno dedotto nuovamente difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che la collocazione dell’area, circondata da terreni edificabili e inserita in un contesto già urbanizzato, imponesse una motivazione rafforzata e tutelasse una legittima aspettativa edificatoria. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria, riservandone la quantificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che le scelte urbanistiche, comprese quelle relative alla destinazione d’uso dei suoli, costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per palesi illogicità o irrazionalità. In via ordinaria non è necessaria una motivazione puntuale sulle singole aree, essendo sufficiente il richiamo agli obiettivi e ai criteri generali della pianificazione. Una motivazione rafforzata è richiesta soltanto in presenza di un affidamento qualificato, ravvisabile in ipotesi tipiche quali convenzioni di lottizzazione, accordi già intercorsi con il Comune, giudicati favorevoli su dinieghi edilizi o silenzi-rifiuto e, secondo la giurisprudenza richiamata, riclassificazione agricola di un’area limitata interclusa da fondi legittimamente edificati. Nel caso concreto tale affidamento non sussisteva; la mera pregressa destinazione a servizi protrattasi nel tempo e l’aspirazione a una destinazione edificatoria integravano soltanto un’aspettativa generica. Il Comune aveva comunque valutato e motivato l’osservazione, accogliendola parzialmente mediante lo stralcio della zona FC e la riclassificazione agricola, pur lasciando possibile una futura classificazione residenziale attraverso un accordo di pianificazione. Il TAR ha ritenuto legittimo il mancato esame immediato della proposta privata di accordo, poiché la nuova urbanizzazione deve essere programmata mediante i moduli procedimentali previsti dalla legge, nel rispetto dei limiti di consumo di suolo, dell’evidenza pubblica e della par condicio tra i proprietari e gli altri interessati. Il Comune aveva già attivato procedure pubbliche per la raccolta di proposte e i ricorrenti non vi avevano partecipato. Non è stata ravvisata neppure violazione del PAT, poiché esso svolge una funzione programmatoria e di indirizzo, demandando al Piano degli Interventi le scelte puntuali, da esercitarsi nel rispetto del contenimento del consumo di suolo. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, formulata in modo generico e non specificata negli scritti successivi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante la motivazione dell’osservazione e il richiamo ai criteri e agli obiettivi della pianificazione; in assenza di affidamento qualificato non era necessaria una motivazione rafforzata sulla specifica destinazione dell’area.

  • art. 2 l. 241/1990

    Non è stato ravvisato un obbligo di definire la proposta privata di accordo nell’ambito della variante, poiché la trasformazione urbanistica doveva seguire le procedure pubbliche previste dalla disciplina regionale.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa non risultano violati dalla scelta comunale di rinviare la possibile trasformazione a successive procedure pianificatorie ed evidenza pubblica.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento sono stati ritenuti compatibili con il ricorso a procedure pubbliche e criteri predeterminati per l’eventuale assegnazione delle volumetrie.

  • art. 6 l.r. Veneto 11/2004

    La possibile trasformazione dell’area può essere perseguita mediante accordo pubblico-privato secondo il modulo procedimentale regionale, non mediante il riconoscimento diretto dell’edificabilità su iniziativa del singolo proprietario.

  • art. 12 l.r. Veneto 11/2004

    Il PAT ha funzione programmatoria e di indirizzo, mentre il Piano degli Interventi definisce le scelte puntuali di disciplina del territorio.

  • art. 17, comma 4-bis, l.r. Veneto 11/2004

    Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede: a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo ...; b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica ...

    La nuova urbanizzazione deve essere preceduta dalla verifica dei limiti di consumo di suolo e da procedure di evidenza pubblica, aperte ai proprietari e agli operatori interessati, secondo criteri predeterminati e nel rispetto della par condicio.

  • art. 18 l.r. Veneto 11/2004

    La variante al Piano degli Interventi è stata esaminata nel quadro del procedimento di adozione, osservazione e approvazione previsto dalla disciplina regionale.

  • artt. 82, 83 e 141 delle N.T. del PAT comunale

    Le previsioni del PAT relative alle aree di urbanizzazione programmata e alle linee preferenziali di sviluppo non attribuiscono direttamente l’edificabilità, ma demandano le scelte concrete al Piano degli Interventi e ai successivi strumenti attuativi.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica relative alla destinazione d’uso dei suoli costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per palesi illogicità, irrazionalità o altri vizi macroscopici; non è richiesta, di regola, una motivazione puntuale per ogni singola area, essendo sufficiente il riferimento agli obiettivi e ai criteri generali della pianificazione.
  • La mera preesistenza di una destinazione urbanistica più favorevole, anche se protrattasi per lungo tempo, e l’aspirazione del proprietario a una trasformazione edificatoria non costituiscono affidamento qualificato né impongono una motivazione rafforzata della nuova disciplina, salvo il ricorrere di specifiche situazioni giuridiche consolidate, quali convenzioni di lottizzazione, accordi già conclusi con l’amministrazione o giudicati favorevoli in materia edilizia.
  • Il PAT, quale strumento urbanistico sovraordinato con funzione programmatoria e di indirizzo, non attribuisce necessariamente un diritto all’edificazione; il Piano degli Interventi può definire le scelte puntuali di disciplina del territorio, purché coerenti con gli indirizzi del PAT e con il principio di contenimento del consumo di suolo.
  • Quando la trasformazione urbanistica comporta nuova urbanizzazione, l’amministrazione deve rispettare i moduli procedimentali previsti dalla legge regionale, inclusi la verifica dei limiti di consumo di suolo e, ove prevista, l’evidenza pubblica per la comparazione delle proposte, a tutela della par condicio tra proprietari e operatori interessati. Una proposta individuale non impone quindi il suo esame o accoglimento immediato nella variante.
  • La domanda risarcitoria proposta in modo generico, senza specificazione del danno e senza successiva quantificazione o allegazione concreta, non può essere accolta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniPartecipazione al procedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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