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Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con conseguente mancato pagamento del credito riconosciuto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che le riconosceva una somma di denaro nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato notificato e depositato nell'agosto 2025. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva finalmente corrisposto la somma dovuta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell'amministrazione avesse reso necessario il ricorso, poiché il pagamento era intervenuto soltanto in pendenza del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare alla ricorrente metà delle spese, liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario; l'altra metà è stata dichiarata non ripetibile, anche in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa riconosciuta dal giudicato durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più una controversia attuale sull'esecuzione.
  • Se il pagamento o l'adempimento dell'amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole in tutto o in parte a carico dell'amministrazione che ha reso necessario il ricorso.
  • La definizione amministrativa della controversia nel corso del giudizio può giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese, ferma restando la condanna dell'amministrazione al rimborso della quota riferibile alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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