Cassazione Civile, Ordinanza n. 31011/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di un giudizio di equa riparazione, il Ministero della giustizia propose querela di falso per contestare l’autenticità della sottoscrizione della procura al difensore apposta sul ricorso introduttivo. La Corte d’appello sospese il giudizio e rimise le parti al Tribunale di Perugia quale giudice della querela, con termine per la riassunzione. La ricorrente impugnò con regolamento di competenza, ottenendo dalla Corte di cassazione la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma; ciononostante il Ministero aveva nel frattempo riassunto il giudizio di falso a Perugia, dove il tribunale dichiarò la litispendenza e compensò le spese. La Corte d’appello confermò la compensazione ritenendo che l’amministrazione avesse dovuto riassumere entro il termine assegnato e che non vi fosse soccombenza. Con il ricorso per cassazione, la parte privata dedusse violazione degli artt. 48, 91, 92 e 112 c.p.c., sostenendo: che la proposizione del regolamento di competenza sospendeva ex lege il processo e rendeva inutile la riassunzione; che la compensazione delle spese era stata disposta fuori dai casi consentiti dalla legge; che la motivazione era apparente e che il richiamo al bis in idem era inconferente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha ritenuto che, una volta dichiarata l’incompetenza del giudice originario e individuato dalla Cassazione il giudice competente, la decisione sulle spese del procedimento, comprese quelle della fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente al giudice indicato dalla Corte di cassazione. Perciò il Tribunale di Perugia non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese né disporne la compensazione, ma tale errore non ha condotto all’accoglimento del ricorso perché la ratio della decisione impugnata era comunque diversa e il ricorso non coglieva correttamente la statuizione effettivamente resa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato. È esclusa l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. perché il giudizio non è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
Norme richiamate
definizione accelerata; proposta di manifesta infondatezza
la causa, pur assegnata alla trattazione camerale su istanza della ricorrente, non è stata definita in conformità alla proposta, con esclusione della disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, pur confermandone il dispositivo
richiamato dalla ricorrente quale norma violata in relazione agli effetti del regolamento di competenza sulla prosecuzione del processo
richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite
richiamato per dedurre l’illegittimità della compensazione delle spese fuori dai casi consentiti
richiamato per sostenere che la decisione sulle spese avrebbe ecceduto il thema decidendum
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il quadro normativo del giudizio di equa riparazione da cui è sorta la controversia
richiamato in via analogica nel raffronto con il regolamento di giurisdizione
richiamato in via analogica per affermare che le fasi successive alla riassunzione non costituiscono un nuovo processo
non applicati perché il giudizio non è stato definito conformemente alla proposta di definizione anticipata
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione, pronunciandosi su un regolamento di competenza, individua il giudice competente, la decisione sulle spese di lite, comprese quelle relative alla fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente a quel giudice.
- La compensazione delle spese è una forma di regolazione delle spese processuali e, se la competenza a provvedere sulle spese appartiene al giudice individuato dalla Cassazione, il giudice dichiarato incompetente non può disporla.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso non può essere accolto se la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando talune considerazioni del giudice di merito risultino inesatte o improprie.
- La correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. consente alla Cassazione di mantenere fermo il dispositivo della decisione, emendandone i passaggi argomentativi errati.
- Le spese della fase anteriore al regolamento di competenza o giurisdizione possono essere liquidate unitariamente dal giudice cui la controversia prosegue, in quanto il processo, dopo la riassunzione, resta una continuazione del medesimo giudizio.
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