Cassazione Penale, Sentenza n. 25536/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva: confermato la condanna per bancarotta impropria (capo A) per aver cagionato dolosamente il fallimento di La Cristallina s.r.l. tramite protratto e sistematico omesso versamento di tributi e contributi per circa €1.900.000 e abbandono dell'attività; assolto per bancarotta fraudolenta documentale (capo B). La difesa ha proposto tre motivi: (1) errore materiale nella sentenza di primo grado per indicazione dell'art. 2632 c.c. invece dell'art. 2630 c.c. e violazione del principio di correlazione (artt. 521 e 522 c.p.p.); (2) errata qualificazione del fatto nonostante emergesse solo inerzia e mancanza di prova del dolo, con richiesta di derubricazione a bancarotta semplice (richiamo agli artt. 217 co.4 e 224 L.F. e art. 223 co.2 n.2 L.F.); (3) carenza di motivazione e prova in ordine all'aggravante della particolare gravità del danno (art. 219 co.1 L.F.) e contestazione dell'entità del passivo fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha confermato che il riferimento all'art. 2632 c.c. nella sentenza di primo grado era un refuso non idoneo a creare nullità, e che la decisione di merito poggia su accertamenti che individuano come causa del fallimento la sistematica omissione dei versamenti tributari e contributivi e l'abbandono dell'attività. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta impropria (art. 223 L.F.) in quanto le omissioni sistematiche e l'abbandono hanno costituito operazioni dolose idonee a creare o aggravare il dissesto, e ha giudicato congrua la valutazione del danno (passivo almeno pari a €1.900.000). Ha quindi confermato la decisione di merito (pena e sanzioni accessorie come rideterminate in appello, revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa) e ha condannato la ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamati dalla difesa per il principio di correlazione tra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto che l'eventuale refuso nella citazione della norma non abbia prodotto nullità ove la motivazione evidenzi chiaramente le condotte contestate
Citato erroneamente nella sentenza di primo grado (presunto refuso): la Corte ha considerato il richiamo come un errore materiale che non incide sulla validità della statuizione quando la motivazione dimostra quale condotta si intendeva valutare
Riferimento alternativo indicato dalla difesa; la Corte ha valutato che la decisione non deriva da confusione normativa tale da ledere i diritti della difesa
art. 223 co. 2 n. 2 legge fallimentare (L.F.)
Norma applicata per la fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose; la Corte conferma che operazioni dolose possono consistere anche in omissioni sistematiche (tributarie/previdenziali) e nell'abbandono dell'attività
art. 217 co. 4 e art. 224 L.F.
Richiamati dalla difesa in relazione a possibili riqualificazioni; la Cassazione ha ritenuto che i fatti accertati (condotte omissive deliberate e protratte) giustificano la qualificazione in termini di bancarotta fraudolenta impropria e non la derubricazione
art. 219 co.1 L.F.
Riguarda la valutazione dell'aggravante per danno di particolare gravità: la Corte ha ritenuto adeguatamente provata e motivata l'entità del passivo (circa €1.900.000) e la sua rilevanza ai fini dell'aggravante
Citata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena disposta in appello; la Corte ha confermato gli effetti decisi dal giudice di merito
Massime di principio
- Un errore materiale nella citazione di una norma (refuso) non determina automaticamente la nullità della sentenza se dalla motivazione risulta chiaramente quale condotta e quale fattispecie penale siano state effettivamente valutate.
- La bancarotta 'cagionata da operazioni dolose' può integrarsi anche mediante omissioni sistematiche e protratte nel tempo (omessi versamenti tributari e contributivi) e l'abbandono dell'attività, quando tali comportamenti siano parte di un insieme coordinato di atti idonei a creare o aggravare il dissesto.
- La derubricazione a reato meno grave richiede che manchi l'elemento soggettivo del dolo o che le condotte non siano valutabili come operazioni dolose coordinate; questioni di fatto sulla presenza del dolo sono riservate al giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione.
- La prova e la determinazione dell'entità del passivo fallimentare sono fondamentali per l'applicazione dell'aggravante della particolare gravità del danno; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle risultanze contabili e patrimoniali.
- In appello e in Cassazione è essenziale distinguere fra errori di diritto che possono inficiare la decisione e valutazioni di fatto (credibilità delle prove, nesso causale) che la Suprema Corte non rivede se adeguatamente motivate.
- Per contestare efficacemente una condanna per bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, la difesa deve focalizzare l'attacco su profili di diritto (vizi di motivazione specifici) o su mancata prova del nesso eziologico fra le operazioni contestate e il fallimento, non solo su rilievi formali.
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