Cassazione Civile, Ordinanza n. 12116/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso un procedimento ex L. n. 89/2001 per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di un processo presupposto, protrattosi per oltre sette anni. Dopo un primo decreto della Corte d’appello che aveva riconosciuto un indennizzo parziale di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente, la Corte di cassazione aveva cassato tale provvedimento con rinvio. Nel giudizio di rinvio, i ricorrenti chiedevano di aggiungere alla somma capitale anche gli interessi legali già riconosciuti nel procedimento presupposto, ottenendo la rideterminazione dell’indennizzo in euro 2.255,38 per ciascuno. Con il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Perugia, censuravano: 1) la liquidazione delle spese in modo globale e non per fasi, senza specificazione delle voci e con asserita violazione dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato; 2) la liquidazione delle spese per le fasi di merito sotto i minimi tariffari, con invocazione anche dell’art. 2233 c.c.; 3) l’omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione del compenso per l’uso di modalità telematiche nella redazione degli atti, prevista dall’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi ritenuti fondati. Ha affermato che, nel caso concreto, la Corte d’appello aveva liquidato le spese delle fasi di merito in misura inferiore ai minimi tabellari applicabili, calcolati sulla base del valore della controversia e dei parametri del d.m. n. 147/2022; ha invece escluso la violazione dei minimi per il giudizio di legittimità, ritenendo congrua la liquidazione effettuata. Ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia sulla domanda di aumento del compenso per la redazione telematica degli atti ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. Il decreto impugnato è stato quindi cassato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Norma base del procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
Parametro convenzionale richiamato per valutare il mancato rispetto del termine ragionevole del processo.
Richiamato quale base della condanna alle spese secondo la soccombenza.
Richiamato per sostenere che il compenso del professionista deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione; la Corte valorizza la regola dei minimi tariffari inderogabili in assenza di diversa convenzione.
Usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali per fasi; i valori minimi hanno carattere inderogabile in assenza di diversa convenzione.
Richiamato come modifica dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.
Applicato ai compensi esauriti dopo la sua entrata in vigore; la Corte lo usa per individuare i minimi tabellari aggiornati.
art. 4, punto 5, d.m. n. 55/2014
Il compenso va liquidato per fasi e il giudice deve indicare il sistema di liquidazione adottato, non potendo limitarsi a una somma globale priva di specificazione.
Richiamato per la fase di riassunzione successiva alla cassazione con rinvio.
art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014
Prevede la maggiorazione del compenso per la redazione di atti con modalità telematiche e tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione; la sua mancata considerazione integra omessa pronuncia se la domanda è stata specificamente formulata.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia sulla domanda di maggiorazione del compenso.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- In assenza di diversa convenzione tra le parti, la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi deve rispettare i valori minimi tabellari, che hanno carattere inderogabile.
- La liquidazione delle spese deve essere effettuata con riferimento alle singole fasi del giudizio quando la tariffa le prevede; una determinazione meramente globale è censurabile se impedisce il controllo sulla corretta applicazione dei parametri.
- Nel procedimento di equa riparazione, la fase di opposizione/riassunzione non costituisce un giudizio autonomo distinto dal procedimento originario, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; tuttavia, la liquidazione delle spese deve comunque rispettare i parametri applicabili a ciascuna fase processuale svolta.
- Ai fini della liquidazione dei compensi, occorre applicare i parametri vigenti al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita, se la disciplina sopravvenuta è già entrata in vigore prima della conclusione della fase interessata.
- La mancata pronuncia su una domanda specifica di maggiorazione del compenso prevista dalla tariffa integra vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
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