Cassazione Penale, Ordinanza n. 21952/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti, limitatamente a plurimi episodi di cessione di cocaina e hashish qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., sostenendo in sostanza che il bilanciamento avrebbe dovuto condurre a un esito più favorevole sul piano sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il giudizio della Corte territoriale sul punto del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata, osservando che la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. impedisce la prevalenza delle attenuanti per effetto del disposto dell'art. 69, comma 4, c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per qualificare i plurimi episodi di cessione di cocaina e hashish come reato contestato e confermato in appello
recidiva reiterata che, nel caso concreto, è stata ritenuta ostativa alla prevalenza delle attenuanti generiche
disposizione che impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti in presenza della recidiva reiterata contestata e applicata
base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In presenza di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., il giudice non può riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche quando operi il divieto di bilanciamento in termini di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.
- Il motivo di ricorso che censura il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è infondato se la disciplina legale impedisce tale esito, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio di legittimità, la conferma della responsabilità per reati in materia di stupefacenti e la contestazione riguardante solo il trattamento sanzionatorio non mutano l'esito sostanziale di condanna, se il motivo non scalfisce la corretta applicazione delle regole sul bilanciamento delle circostanze.
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