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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04000/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)

La controversia

La controversia riguarda cartelle di pagamento emesse per oneri consortili relativi all'annualità 2015. In primo grado erano state accolte le impugnazioni della società proprietaria del fondo e del suo rappresentante personale contro tali cartelle; in appello il consorzio aveva visto respinto il proprio gravame. In cassazione il consorzio ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la decisione di appello si sarebbe limitata ad aderire in modo apodittico alle perizie di parte dei contribuenti; (2) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR avrebbe trascurato le relazioni tecniche prodotte dal consorzio e le controdeduzioni alle perizie avversarie; (3) violazione delle regole sull'onere della prova in materia di contributi consortili e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere non provato dal consorzio il vantaggio fondiario e nel non considerare che le allegazioni dei contribuenti erano state confutate dalle relazioni tecniche dell'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, perché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sull'inerzia del consorzio e sull'adesione alle perizie di parte, senza spiegare quali rilievi tecnici fossero stati esaminati, come incidessero sul piano di classifica e sul perimetro di contribuenza, né aveva considerato le relazioni tecniche del consorzio. La Corte ha inoltre richiamato i principi in tema di contributi consortili: in linea generale essi sono dovuti dal proprietario del fondo nel comprensorio in quanto gravati da una presunzione di beneficio derivante dalle opere di bonifica; la ripartizione dell'onere probatorio varia però a seconda che il piano di classifica sia o meno specificamente contestato; nei casi di opere di difesa idraulica il beneficio è intrinseco alle opere stesse, pur restando specifico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    sono stati invocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiama il requisito della motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la Corte lo richiama come parametro del contenuto necessario della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è indicato tra le norme violate per la pretesa carenza di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    disciplinando la ripartizione dell'onere della prova, viene richiamato in tema di prova del beneficio fondiario nei contributi consortili.

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    i contributi consortili di bonifica sono qualificati come oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel comprensorio, giustificati dai benefici delle opere di bonifica.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione apparente è censurata perché non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto dalla norma.

  • art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudice tributario può avvalersi dei poteri ufficiosi di indagine quando ritenga necessaria una verifica sulla concreta liquidazione del contributo.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando la sentenza, pur esistendo materialmente, non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non consente un effettivo controllo sulla decisione.
  • In materia di contributi consortili di bonifica, il beneficio fondiario costituisce il presupposto della pretesa e, in via generale, si presume per i fondi inclusi nel comprensorio, salvo prova contraria del contribuente o diversa distribuzione dell'onere probatorio secondo la contestazione specifica del piano di classifica.
  • Se la cartella di pagamento richiama un piano di classifica approvato, il giudice deve verificare in concreto se il piano sia stato specificamente contestato e, in tale caso, deve accertare l'esistenza di vantaggi fondiari diretti e specifici per gli immobili interessati.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad aderire acriticamente alle perizie di parte, ma deve confrontarsi con le risultanze tecniche prodotte da entrambe le parti e spiegare perché ritenga attendibile una tesi rispetto all'altra.
  • Quando le opere di bonifica consistono in difesa idraulica del territorio, il beneficio per i fondi protetti può considerarsi intrinseco alle opere stesse, pur dovendo restare specifico rispetto ai beni inclusi nel perimetro di contribuenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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