Cassazione Civile, Ordinanza n. 12320/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un acquirente di un immobile in corso di costruzione agiva contro la società venditrice/costruttrice lamentando gravi difetti emersi dopo il completamento dell'opera e chiedendo il risarcimento dei danni stimati dal consulente tecnico, oltre a un ulteriore importo per il degrado dell'immobile. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, per una parte dei vizi, la decadenza dalla garanzia perché riconoscibili al momento dell'acquisto, e per un'altra parte l'assenza di prova circa l'imputabilità dei difetti alla convenuta. In appello l'acquirente otteneva un accoglimento parziale, con condanna della venditrice al pagamento di una somma limitata ai difetti dell'intonaco esterno. La società soccombente ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione del divieto di nova in appello, sostenendo che la domanda di rimborso della fattura per il ripristino degli intonaci fosse stata introdotta solo in secondo grado e comunque oltre i termini istruttori del primo grado; 2) vizio di motivazione, per avere la corte territoriale accolto la domanda senza un adeguato vaglio sui lavori effettivamente compresi nella fattura e sulla loro riferibilità al rifacimento dell'intonaco; 3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici e del divieto di presunzione su presunzione, assumendo che la corte avesse ricavato in modo illegittimo sia la realizzazione dell'intonaco da parte di un'impresa diversa sia la responsabilità della ricorrente per l'ultimazione dei lavori. In memoria la ricorrente segnalava anche la falsità di due documenti posti a base della decisione, falsità accertata in un separato giudizio di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda risarcitoria era stata già proposta in primo grado e la fattura era stata acquisita soltanto come supporto probatorio della quantificazione del danno, non come nuova domanda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato secondo un vizio motivazionale non più deducibile nella versione evocata dalla ricorrente, non applicabile ratione temporis. Ha respinto il terzo motivo osservando che non vi era una vera presunzione da presunzione, ma la contestazione di due fatti autonomi; inoltre il giudizio di gravità delle presunzioni appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente sorretto. Quanto alla dedotta falsità documentale emersa dalla querela di falso, la Corte ha rilevato che tale profilo avrebbe potuto rilevare eventualmente in sede di revocazione ex art. 395 n. 2 c.p.c., non nel giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Vieta i nova in appello; nel caso concreto non è stato violato perché la domanda risarcitoria era già stata introdotta in primo grado e la fattura aveva funzione solo probatoria.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente come termine di decadenza per le produzioni istruttorie; la Corte non accoglie la censura perché la produzione documentale era stata utilizzata a fini di prova e non per introdurre una nuova domanda.
Il motivo di ricorso fondato su illogicità e contraddittorietà della motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non più corrispondente al vizio motivazionale deducibile nella formulazione applicabile al caso.
Le presunzioni semplici e il loro apprezzamento sono rimessi al giudice di merito; in cassazione non è sindacabile il giudizio di gravità se non nei limiti del controllo di legittimità.
La falsità della prova posta a base della sentenza rileva, semmai, come motivo di revocazione e non può essere esaminata nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di novità della domanda in appello va respinta quando la pretesa sostanziale era già stata proposta in primo grado e il documento sopravvenuto o acquisito serve solo alla prova o alla quantificazione del danno.
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile, se non nei limiti consentiti dal controllo sulla motivazione, l'apprezzamento del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici.
- Non integra necessariamente una presunzione su presunzione la contestazione di due fatti probatori distinti e autonomi, anche se entrambi concorrono alla decisione.
- La dedotta falsità del documento posto a base della sentenza non è motivo di ricorso per cassazione, ma può eventualmente fondare un giudizio di revocazione per falso documentale.
- La motivazione della sentenza impugnata deve essere censurata con i mezzi di impugnazione effettivamente previsti ratione temporis; il ricorso che utilizzi un vizio non più configurabile è inammissibile.
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