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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal riconoscimento, in primo e secondo grado, del diritto di un lavoratore alle differenze retributive conseguenti al fatto che la società datrice aveva assorbito, in un superminimo individuale di euro 50 pattuito nel corso del rapporto, gli aumenti retributivi derivanti dal passaggio automatico di livello contrattuale maturato dopo 18 mesi di anzianità. La Corte d'appello ha ritenuto non assorbibile il superminimo, interpretando la clausola nel senso che l'assorbimento fosse previsto solo per futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o CCNL, mentre il passaggio automatico di livello costituiva progressione economica non riconducibile a tali ipotesi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 1362 c.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il superminimo fosse assorbibile per principio generale nei miglioramenti retributivi conseguenti a superiore inquadramento; violazione degli artt. 1362, 2099 e 2103 c.c. per avere la Corte escluso l'assorbimento rispetto all'aumento connesso al livello superiore; violazione degli artt. 1365, 1367 e 1371 c.c. per non avere valorizzato la clausola pattizia che qualificava espressamente il superminimo come assorbibile. In via preliminare la ricorrente aveva anche invocato un giudicato riflesso favorevole, fondato su altra sentenza relativa a un terzo, ma la Corte ha escluso che vi fosse una relazione sostanziale idonea a estenderne gli effetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di giudicato riflesso, ritenendo che mancasse un nesso di dipendenza tra le situazioni sostanziali e che la sola identità della clausola interpretata non bastasse a espandere l'efficacia del giudicato inter alios. Nel merito ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha approvato l'interpretazione della clausola data dai giudici di merito, osservando che il superminimo era espressamente assorbibile solo in eventuali futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o CCNL, mentre la progressione retributiva conseguente al passaggio automatico di livello non era né "eventuale" né dovuta all'introduzione di nuove disposizioni normative o collettive. La Corte ha richiamato il principio generale di assorbibilità del superminimo negli aumenti retributivi, ma ha ribadito che tale regola opera salvo diversa pattuizione individuale o diversa previsione collettiva. Ha inoltre ricordato che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, senza che sia consentito sostituire una diversa lettura più plausibile. Il ricorso è stato dunque rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato come parametro del superiore inquadramento e della correlata maggiore retribuzione; la Corte esclude che, nel caso concreto, l'aumento derivante dal passaggio automatico di livello sia riconducibile a tale ipotesi come aumento introdotto da legge o CCNL ai fini dell'assorbimento del superminimo.

  • art. 2099 c.c.

    Cito in relazione alla disciplina della retribuzione e dei minimi dovuti; non è ritenuto decisivo per escludere la pattuizione individuale sul superminimo assorbibile.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della clausola; la Corte ritiene corretta l'interpretazione letterale e sistematica resa dai giudici di merito.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato tra i criteri ermeneutici asseritamente violati; la Corte non ravvisa errori nell'interpretazione della clausola in senso coerente con la volontà negoziale.

  • art. 1367 c.c.

    Usato dalla Corte come criterio di conservazione del contratto: l'interpretazione che limita l'assorbibilità ai soli aumenti introdotti da legge o CCNL evita di rendere inutile la clausola pattizia.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte non lo reputa violato perché la lettura adottata dai giudici di merito è conforme alla clausola e alla volontà delle parti.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Indica il vizio dedotto con i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il superminimo individuale è soggetto, in linea generale, al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi conseguenti a un superiore inquadramento, salvo che le parti abbiano pattuito diversamente o che la contrattazione collettiva disponga in senso contrario.
  • Quando una clausola limita espressamente l'assorbibilità del superminimo ai soli futuri aumenti dei minimi tabellari introdotti da legge o contratto collettivo, tale limitazione va rispettata e non può essere estesa per via interpretativa a progressioni economiche derivanti da automatismi già previsti al momento della pattuizione.
  • L'accertamento della volontà negoziale e dell'interpretazione di una clausola individuale è tipicamente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
  • Il criterio di conservazione del contratto impone di privilegiare l'interpretazione che attribuisca un qualche effetto alla clausola pattizia, evitando soluzioni che la rendano superflua o priva di funzione.
  • Il giudicato formatosi in altra controversia tra soggetti diversi non si estende automaticamente a un nuovo giudizio solo perché riguarda la medesima clausola negoziale: occorre un vero nesso di dipendenza sostanziale o processuale tra i rapporti dedotti in lite.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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