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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8854/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti e associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art. 74 e 73 d.P.R. 309/90, art. 416 bis), contestando: carenza di gravità indiziaria della partecipazione associativa; eccessiva rilevanza attribuita alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia riferite a periodi anteriori; il fatto che risultino solo tre acquisti di stupefacente di modica quantità; violazione dell'art. 73 comma 5 in relazione alla delimitazione temporale della condotta (ultima acquisizione marzo 2020); mancata considerazione del "tempo silente" e dell'assenza di attualità del pericolo di recidiva nonché dell'assenza di precedenti recenti e della possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la motivazione del Tribunale: la gravità indiziaria è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di conversazioni intercettate e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenute attendibili e congruenti; gli acquisti ripetuti (circa 100 grammi ogni volta) uniti alle modalità di approvvigionamento e alla destinazione dei proventi alla 'cassa comune' sono stati ritenuti indizi sufficienti per configurare il passaggio da semplice acquirente a gestore di una piazza di spaccio e partecipante stabile all'associazione; il tempo trascorso non esclude l'attualità del pericolo, posto che l'operatività della piazza era stata registrata fino al 2022; la custodia in carcere è stata ritenuta adeguata per la rilevata gestione anche telefonica dello spaccio e la lunga militanza criminale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposta l'inoltro del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (conversazioni, acquisti ripetuti, destinazione proventi) fossero idonei a fondare la gravità indiziaria della partecipazione all'associazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sulle pene per il reato di traffico; la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la pretesa delimitazione temporale al marzo 2020, considerata priva di interesse concreto data la fluidità dell'incolpazione e la reiterazione degli acquisti.

  • Codice penale, art. 416‑bis (comma 1)

    Aggravante per l'associazione a delinquere di tipo mafioso o assimilato: utilizzata per qualificare l'aggravazione del ruolo dell'organizzazione e delle modalità di gestione delle piazze di spaccio.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)

    Motivo di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente manifestamente infondati o non sufficientemente specifici.

  • Codice di procedura penale, artt. 273, 273 comma 1‑bis

    Norme relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni, non censurate quanto ad attendibilità, possano costituire elemento di riscontro alle intercettazioni e contribuire alla gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale, artt. 274, 275 comma 3

    Regole sulle esigenze cautelari e presunzione relativa di bisogno di misura cautelare: la Corte afferma che il giudice deve valutare il "tempo silente" ma senza automatismi; la presunzione può affievolirsi se interviene un consistente arco temporale privo di condotte successive.

  • Codice di procedura penale, art. 284

    Norma sulle esigenze cautelari: richiamata nel contesto della necessità di motivare l'attualità del pericolo e l'adeguatezza della misura.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma di tale articolo.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94 comma 1‑ter

    Obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia del provvedimento: la Corte ne ha disposto l'adempimento.

Massime di principio

  • Per l'applicazione di misure cautelari per associazione finalizzata al narcotraffico non è necessario un lungo arco temporale: anche periodi limitati possono giustificare la misura se dagli elementi (intercettazioni, modalità delle transazioni, quantità e ripetizione degli acquisti, destinazione dei proventi) emerge un "passaggio" dall'acquisto occasionale a un rapporto stabile con il fornitore e un contributo stabile all'organizzazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se non censurate in termini di attendibilità, possono essere utilizzate come riscontro alle intercettazioni e rafforzare la gravità indiziaria, anche se riferite a periodi antecedenti, quando vi siano elementi che dimostrino la continuità o il subentro dell'organizzazione.
  • Il cosiddetto "tempo silente" non opera automaticamente a favore dell'indagato: il giudice deve valutarne l'incidenza in base alla durata del periodo, alla presenza o assenza di condotte successive e alla documentazione che dimostri l'effettiva cessazione dell'attività criminosa.
  • Per dimostrare la trasformazione da acquirente occasionale a "partecipe" dell'associazione rilevano modalità di approvvigionamento continuativo, rilevanza economica delle transazioni, destinazione dei proventi alla cassa comune e il ruolo oggettivo dell'acquirente nel mantenere i canali di guadagno dell'organizzazione.
  • In sede di impugnazione è essenziale la specificità dei motivi: deduzioni generiche o non confrontate con la motivazione del giudice di merito sono soggette a dichiarazione di inammissibilità per difetto di specificità o manifesta infondatezza.
  • Se si vuole contrastare efficacemente una custodia cautelare in casi simili, conviene: documentare la cessazione dell'attività (attività lavorativa, assenza di contatti con la rete fino alla data della misura), contestare nel merito la congruità probatoria (es. analisi puntuale delle intercettazioni) e proporre misure alternative con piani di controllo stringenti (collaborazione terapeutica, controllo telefonico, restrizioni di spostamento).

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