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Sentenza

Sentenza n. 6266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto e la conseguente richiesta di pagamento delle differenze

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante contestava il rigetto della domanda volta al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto (IFR), liquidata da ARERA in euro 560.000 lordi. Deduceva, in primo luogo, che l’IFR avesse natura anche previdenziale e non esclusivamente retributiva, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 66/2014 soltanto alle anzianità maturate dal 1° maggio 2014, nonché applicabilità della circolare INPS n. 153/2015. In secondo luogo sosteneva che, anche riconoscendo natura retributiva all’IFR, il limite di euro 240.000 non potesse operare retroattivamente sui periodi anteriori all’entrata in vigore della norma. Deduceva inoltre l’erroneità della quantificazione della retribuzione di riferimento e chiedeva l’applicazione per l’intero periodo della maggiorazione convenzionale del 25% prevista dall’accordo sindacale ARERA del 5 dicembre 2006, sostenendo che tale maggiorazione fosse estranea alla retribuzione ordinaria e destinata esclusivamente al calcolo dell’IFR. ARERA eccepiva l’irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività, l’inammissibilità per genericità e per novità del terzo motivo d’appello e delle relative produzioni documentali, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità, qualificando la pretesa come diritto soggettivo patrimoniale avente a oggetto un credito connesso al rapporto di lavoro e non come impugnazione soggetta al termine decadenziale. Il termine applicabile è quello prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 2948, comma 1, n. 5, c.c.; pertanto il ricorso, proposto avendo riguardo alla comunicazione del 26 settembre 2019, non era tardivo. È stata inoltre respinta l’eccezione di novità, ritenendo che il terzo motivo d’appello costituisse specificazione di doglianze già formulate in primo grado. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto all’IFR natura retributiva differita con concorrente funzione previdenziale. Ha quindi ritenuto applicabile l’art. 13, comma 4, del d.l. n. 66/2014, secondo cui la riduzione del limite retributivo opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, sulle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014. Il limite di euro 240.000 deve dunque essere applicato soltanto al periodo successivo a tale data, mentre per il periodo precedente deve essere considerata la retribuzione di riferimento entro il previgente limite di euro 311.658,53. Il Collegio ha altresì ritenuto applicabile la maggiorazione convenzionale del 25% prevista dall’accordo ARERA del 5 dicembre 2006 per l’intero periodo di servizio, poiché essa rileva esclusivamente ai fini della determinazione dell’IFR, non costituisce retribuzione ordinaria e non concorre all’individuazione del tetto retributivo. L’appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e ARERA è stata condannata a ricalcolare l’IFR secondo tali criteri, corrispondendo anche gli interessi legali richiesti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014

    A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo ... è fissato in euro 240.000 annui ...

    Il limite massimo di euro 240.000 opera dal 1° maggio 2014; per il calcolo dell’IFR non può essere applicato ai periodi anteriori.

  • art. 13, comma 4, d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. n. 89/2014

    Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi ... operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

    La riduzione del tetto retributivo, quando incide su trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, si applica soltanto alle anzianità maturate dal 1° maggio 2014.

  • art. 23-ter d.l. n. 201/2011

    Costituisce la disciplina cui l’art. 13 del d.l. n. 66/2014 collega il limite massimo retributivo del personale pubblico.

  • art. 2948, comma 1, n. 5, c.c.

    Si prescrivono in cinque anni ... le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

    La pretesa relativa al ricalcolo dell’IFR è soggetta a prescrizione quinquennale e non al termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

  • art. 2 dell’Accordo ARERA-OO.SS. del 5 dicembre 2006

    Prevede la maggiorazione percentuale, pari al 25% per i periodi di servizio nella qualifica di funzionario, ai fini della determinazione dell’IFR.

  • art. 36 Cost.

    La natura di retribuzione differita delle indennità di fine rapporto le riconduce alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, pur con concorrente funzione previdenziale.

Massime di principio

  • L’indennità corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro può avere natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale; tale qualificazione non viene esclusa dalla circostanza che la prestazione sia liquidata alla cessazione del servizio.
  • La domanda diretta al pagamento o al ricalcolo di un’indennità di fine rapporto costituisce esercizio di un diritto soggettivo patrimoniale connesso al rapporto di lavoro ed è soggetta al termine prescrizionale previsto per le indennità di cessazione del rapporto, non al termine decadenziale per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
  • Quando una norma riduce il limite retributivo incidendo su trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, la riduzione opera soltanto sulle anzianità contributive maturate dalla data stabilita dalla norma stessa; non è legittimo applicare il nuovo limite all’intero periodo lavorativo antecedente.
  • Le maggiorazioni convenzionali previste esclusivamente per determinare l’importo dell’indennità di fine rapporto, e non quale corrispettivo della prestazione lavorativa ordinaria, non concorrono alla determinazione del tetto retributivo e devono essere computate secondo la disciplina pattizia che vincola l’amministrazione.
  • Nel ricalcolo di un trattamento di fine rapporto soggetto a limiti retributivi successivi nel tempo, la base di calcolo deve essere determinata mediante separazione delle anzianità anteriori e successive alla data di entrata in vigore della riduzione, applicando a ciascun periodo il limite temporalmente pertinente.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoAppello
RamiAutorità indipendenti e regolazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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